CIPL Edilizia Artigianato Gorizia: stabilito l’EVR 2025

L’EVR va corrisposto nella misura dell’85% dell’aliquota del 6% calcolata sui minimi tabellari

Il 21 marzo 2025 le Parti sociali Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia, CNA Friuli Venezia Giulia Feneal – Uil FVG, Filca-Cisl FVG e Fillea-Cgil FVG hanno stipulato il verbale di accordo per la determinazione dell’EVR da corrispondere ai dipendenti delle imprese artigiane dell’edilizia e affini del Friuli Venezia Giulia, per l’anno 2025. 
Dunque, verificando l’andamento su base triennale dei 5 indicatori previsti dal contratto (periodo 2022-2024) e raffrontandolo con quello riferito al triennio precedente (2021-2023), hanno constatato che 4 su 5 parametri hanno fatto registrare un andamento positivo
Pertanto, l’EVR va corrisposto a decorrere da gennaio 2025 fino a dicembre 2025, nella misura dell’85% dell’aliquota del 6% calcolata sui minimi tabellari stabiliti dal CCNL di riferimento.

LIVELLO Importo E.V.R. 2025

Quota mensile

Importo E.V.R. 2025
Quota oraria
91,69 0,53
81,31 0,47
67,47 0,39
62,28 0,36
58,82 0,34
51,90 0,30
44,98 0,26

Modalità operative per la garanzia IVA per soggetti non residenti in UE

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per la prestazione della garanzia ai sensi dell’articolo 35, comma 7-quater, del D.P.R. n. 633/1972 (Agenzia delle entrate, provvedimento 14 aprile 2025, n. 178713).

Tale garanzia è richiesta ai soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale avvalendosi di un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto.

I soggetti non residenti nei paesi UE/SEE che utilizzano un rappresentante fiscale per adempiere agli obblighi IVA in Italia sono tenuti a prestare idonea garanzia per essere inclusi o rimanere nella banca dati VIES.

I soggetti già titolari di partita IVA devono prestare la garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nel VIES, mentre quelli non ancora in possesso di partita IVA devono prestare la garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività con la richiesta di inclusione nel VIES.

 

La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria, per un valore massimale minimo di 50 mila euro.

 

La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale e consegnata, personalmente o tramite il rappresentante fiscale, alla medesima Direzione Provinciale.

 

La garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato deve contenere specifiche informazioni, tra cui dati identificativi del richiedente e del depositario, la Direzione Provinciale beneficiaria, la delimitazione, durata e importo della garanzia, la composizione del deposito, le obbligazioni delle parti, la forma delle comunicazioni e il foro competente.

La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve contenere informazioni quali dati identificativi del richiedente e del fideiussore, la Direzione Provinciale beneficiaria, la delimitazione, durata e importo, l’inadempimento e le obbligazioni delle parti, la rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione, la forma delle comunicazioni e il foro competente.

 

La garanzia deve avere una durata non inferiore a 36 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale competente. Solo dalla data della comunicazione positiva è possibile richiedere l’inclusione nel VIES.

I soggetti già inclusi nella banca dati VIES alla data di pubblicazione del provvedimento in argomento, devono invece prestare la garanzia entro 60 giorni dalla medesima data. In caso di mancata prestazione della garanzia entro tale termine, l’Agenzia comunica al rappresentante fiscale l’avvio della procedura di esclusione dal VIES del soggetto rappresentato.

CCNL Cooperative Sociali: siglata la nota applicativa per la gradualità

Stabilite le linee guida per la concessione della gradualità dove è complessa l’applicazione dei contenuti economici del contratto

Agci-Imprese sociali, Confcooperative-Federsolidarietà, Legacoopsociali, Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs hanno sottoscritto, in data 7 aprile, la nota applicativa relativa all’art. 77 del CCNL Cooperative Sociali riguardante la gradualità. All’interno del documento, diramato alle sedi territoriali competenti, si dichiara la corretta ed integrale applicazione del contratto, sino alla data di presentazione e si documenta il mancato riconoscimento degli adeguamenti contrattuali in regime di appalto o accreditamento, con l’opportuna evidenza della dimensione economica e temporale dei contratti interessati.
Inoltre, vengono illustrate le criticità delle condizioni economico-finanziarie dell’impresa; viene documentato l’eventuale utilizzo di ammortizzatori sociali; vengono riportati eventuali stati di crisi già in essere e vengono segnalate altre richieste di gradualità presentate in altri territori o regioni.
Viene precisato, inoltre, che le istanze di accesso alla gradualità devono pervenire alla commissione regionale/provinciale territorialmente competente almeno 60 giorni prima della decorrenza degli incrementi retributivi. I lavoratori coinvolti nell’eventuale percorso di gradualità sono quelli impegnati nella gestione dei servizi all’interno della regione e/o territorio dove la sopravvenuta difficoltà rende complessa l’applicazione dei contenuti economici del contratto. L’eventuale concessione della gradualità deve prevedere una durata limitata nel tempo.