Fondo sostegno all’editoria, dal 28 ottobre invio delle domande per accedere ai contributi

La fase di presentazione delle domande telematiche per beneficiare del contributo destinato alle emittenti radiofoniche e televisive che hanno effettuato investimenti in tecnologie innovative nel 2023, va dal 28 ottobre al 19 novembre 2024 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 17 ottobre 2024).

La misura, istituita dalla Legge di bilancio 2022, articolo 1, comma 375, è rivolta alle imprese editrici di emittenti radiofoniche e televisive, al fine di incentivare gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell’editoria radiofonica e televisiva.

 

Il contributo è concesso sotto forma di rimborso, in misura pari al 70% delle spese sostenute e documentate per la realizzazione degli investimenti realizzati nell’anno 2023 e dichiarati in domanda, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.

 

Le spese ammesse e le modalità di fruizione del contributo vengono dettagliate dal provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 4 luglio 2024. Al riguardo il MIMIT comunica che, qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procederà al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.

 

Le risorse, stanziate nell’ambito del “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”, sono così suddivise:

  • 20 milioni di euro per i fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali;

  • 15 milioni per gli FSMA operanti in ambito locale;

  • 10 milioni per i titolari di concessioni radiofoniche, i fornitori di contenuti radiofonici digitali e i consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB.

Le imprese che intendono accedere al contributo per l’anno 2023 possono presentare la domanda telematica dal 28 ottobre 2024 al 19 novembre 2024, attraverso la procedura informatizzata resa disponibile mediante portale sul sito del MIMIT.

D.Lgs. di revisione delle disposizioni in materia di accise approvato dal CdM in esame preliminare

Nella riunione del 15 ottobre 2024 del Consiglio dei ministri è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo per la revisione delle disposizioni in materia di accise (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 15 ottobre 2024, n. 100).

Di seguito le principali previsioni del provvedimento.

 

INTRODUZIONE DEL SISTEMA Dl QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI ACCREDITATI

Viene introdotto nel Testo unico delle accise (TUA) un sistema di qualificazione degli operatori per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema viene denominato SOAC e permette al soggetto qualificato di poter accedere a importanti benefici, quali l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell’imposta e la riduzione di specifici oneri amministrativi.
La qualifica di SOAC ha validità per 4 anni, è rinnovabile e, avendo una connotazione reputazionale, rende tali soggetti distinguibili nella platea degli operatori del settore. Tale sistema sostituirà ogni altra procedura per ottenere l’esonero cauzionale e prevede 3 livelli di qualificazione (base, medio e avanzato) a cui corrispondono gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.

 

RIFORMA DELL’ACCISA SUL GAS NATURALE E SULL’ENERGIA ELETTRICA

Si provvede alla revisione delle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, superando l’attuale sistema basato su di un meccanismo di acconto storico. Il nuovo sistema si baserà su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese. Ciò eviterà irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore e renderà più difficili le frodi. Inoltre, al fine di razionalizzare il sistema di tassazione e ridurre il contenzioso, l’attuale distinzione tra usi “civili” (per i quali vi è un’accisa più elevata) e usi “industriali” del gas naturale verrà sostituita da quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

L’accisa sull’elettricità si applicherà con le medesime modalità del gas naturale, per garantire un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai venditori a tutela dell’erario.

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

Si prevede un’importante semplificazione per gli esercizi di vendita al minuto di alcolici per i quali la denuncia all’ADM sarà assorbita dalla comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive.

Il rilascio della licenza sarà richiesto solo per alcune tipologie di deposito di prodotti alcolici e solo al di sopra di prestabiliti volumi minimi.

 

OLI LUBRIFICANTI E ALTRI PRODOTTI AFFINI

Viene introdotta una semplificazione per gli operatori riguardante la possibilità di tenere, ai fini dell’esecuzione dei previsti inventari periodici, la contabilità in forma aggregata per prodotti considerati omogenei con l’effetto di semplificare e ridurre il contenzioso.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DA FUMO
Si prevede l’estensione, da 2 a 4 anni, della durata delle autorizzazioni per la vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei tabacchi lavorati.

Rinuncia unilaterale al credito ed emissione nota di variazione IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla possibilità di emettere una nota di variazione IVA, anticipatamente alla definitività del piano di riparto, a seguito della rinuncia a un credito vantato nei confronti di un fallimento 8Agenzia delle entrate, risposta 15 ottobre 2024, n. 203).

L’articolo 26 del decreto IVA, come da ultimo modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 73/2021, dispone al comma 2 che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.
Tale disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione.

 

La disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei
debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

 

Le disposizioni di cui al suddetto articolo 26, comma 3­bis, lettera a), tuttavia, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso. Quindi, con riferimento all’ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo, derivante dall’apertura di procedure concorsuali a carico del cessionario/committente, avviate prima del 26 maggio 2021, l’emissione delle note di credito resta disciplinata dalla previgente versione dell’articolo 26 in commento.

 

Il legislatore ha, poi, circoscritto la possibilità di ridurre la base imponibile e la relativa imposta, nel caso di mancato  pagamento, alle sole ipotesi di esito negativo di una procedura concorsuale o di una procedura esecutiva individuale, stabilendo al contempo che l’imposta non va recuperata nell’ipotesi di procedure concorsuali.
L’articolo 26 contempla, infine, un’altra ipotesi in cui è consentita la variazione, disponendo, nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti
a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

 

Ne consegue l’obbligo per il cessionario o per il committente di applicare le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5, del  decreto IVA, secondo cui ”Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.

Resta fermo l’obbligo, da parte del cedente/prestatore, di emettere nota di debito qualora l’eventuale e successivo accertamento giudiziale risulti favorevole alla controparte.
L’esercizio della rivalsa mediante addebito dell’IVA non è una facoltà rimessa al libero arbitrio del cedente/prestatore, ma è un obbligo di legge. Conformemente a detto scopo, le fattispecie contemplate dall’articolo 26 attengono:

  • a vizi ontologici dell’atto;

  • alla fase dell’esecuzione del contratto;

  • a specifiche previsioni contrattuali;

  • a un accordo sopravvenuto delle parti;

L’unico caso nel quale il legislatore, ai fini dell’emissione della nota di variazione, attribuisce rilevanza alla volontà sopravvenuta rispetto al contratto originario di entrambe le parti contraenti, è quello che consente l’emissione della nota di variazione, entro il ristretto termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria, qualora, in dipendenza di un accordo sopravvenuto, la stessa operazione venga meno in tutto o in parte o se ne riduca l’ammontare imponibile.

 

Nel caso di specie, l’Agenzia ritiene che la rinuncia unilaterale al credito che l’istante intende esercitare nei confronti del fallimento non possa essere assimilata ad alcuna delle ipotesi elencate al comma 2 dell’articolo 26 del decreto IVA. L’incasso del credito cui l’istante intende rinunciare, infatti, riguarda il profilo meramente finanziario, non essendosi modificati i rapporti già conclusi, né essendo stata invocata alcuna clausola contrattuale risolutiva.
Pertanto, la nota di variazione potrà essere emessa ­in assenza di una specifica previsione contrattuale ovvero di un accordo sopravvenuto dei contraenti (entro un anno dall’operazione originaria) solo all’esito finale infruttuoso della procedura concorsuale.