Istruzioni MIMIT per la presentazione delle domande del credito d’imposta per la quotazione delle PMI

In merito al credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha ricordato che per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 è possibile presentare le domande fino al 31 marzo 2025 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 1 ottobre 2024).

In attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018, le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potevano usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro.

Dopo svariate proroghe, con la Legge di bilancio 2023 la misura è stata prorogata al 31 dicembre 2023 con modifica delle condizioni: le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l’ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500.000 euro.

 

Il D.L. n. 215/2023 (“D.L. Proroghe”) ha, poi, prorogato la misura fino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024).

Pertanto, ricorda il MIMIT, per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.

 

L’istanza, da trasmettere via PEC ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 23 aprile 2018, deve contenere il modulo di domanda e i seguenti elementi descritti all’articolo 6, comma 2:

  • elementi identificativi della qualità di PMI;

  • ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti nell’annualità di riferimento per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4;

  • delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;

  • dichiarazioni antimafia.

Istruzioni operative delle Entrate ai fini della sottoscrizione digitale dei processi verbali

In attuazione dell’articolo 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 13/2024,  l’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità operative ai fini della sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 settembre 2024, n. 372380).

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate dispone che i processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale possano essere sottoscritti con la firma digitale.

 

Il contribuente, o il suo delegato, potrà a sua volta sottoscrivere il processo verbale, previamente condiviso e senza alterarne il contenuto, mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa. A tal fine il processo verbale deve essere inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente, o del suo delegato, così come indicata nel processo verbale.

Parimenti, nel medesimo processo verbale deve essere evidenziato l’eventuale domicilio digitale.

Successivamente alla sottoscrizione digitale, il contribuente, o il suo delegato, dovrà provvedere alla trasmissione del processo verbale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo.

Alla ricezione del processo verbale digitalmente sottoscritto dal contribuente, il personale incaricato del controllo dovrà provvedere ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso.

 

Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, dovrà essere poi protocollato dal personale dell’Agenzia incaricato del controllo e trasmesso al domicilio digitale del contribuente .

In alternativa il contribuente, sprovvisto di indirizzo PEC, potrà chiedere la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato.

 

Qualora il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richieda la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato, il personale dell’Agenzia incaricato al controllo dovrà procedere mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R della copia conforme analogica.

 

Qualora il contribuente, o il suo delegato, non fosse munito di firma digitale il processo verbale potrà essere firmato in modalità analogica. A tal fine il processo verbale dovrà essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario.

 

A seguito dell’apposizione della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, sul processo verbale, il personale incaricato del controllo dovrà produrre una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità. Il documento così formato costituirà l’originale informatico.

Una volta predisposto il documento originale informatico, il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, dovrà essere protocollato e consegnato al contribuente.

 

Nei casi di rifiuto di sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente, o del suo delegato, il personale dell’Agenzia delle entrate ne dovrà dare evidenza nello stesso processo verbale, indicandone i motivi e procedendo alla sottoscrizione digitale del documento e alla consegna.

 

Qualora, infine, il contribuente, o il suo delegato, rifiutasse la consegna del processo verbale nelle proprie mani, il personale dell’Agenzi potrà procedere all’invio della copia analogica del processo verbale informatico con contrassegno elettronico mediante raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente ovvero con trasmissione del documento informatico originale tramite PEC.

Applicazione informatica per approvazione Prospetto aliquote IMU Comuni

Il MEF comunica che nella seconda metà del mese di ottobre 2024 sarà resa disponibile, all’interno del Portale del federalismo fiscale, l’applicazione informatica attraverso la quale i comuni potranno elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote IMU per l’anno di imposta 2025 (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 27 settembre 2024).

All’esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell’anno 2024, è stato emanato il Decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, che integra il Decreto 7 luglio 2023, concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 e che riapprova l’Allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente decreto. 

In particolare, tale Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023.

 

Al riguardo, il MEF chiarisce che l’applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025 sarà resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2024.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, dunque, verrà chiusa la fase sperimentale, avviata nel corso degli anni 2023 e 2024, e non sarà più consentito ai comuni accedere all’applicazione informatica per simulare l’elaborazione del Prospetto.

 

Sono, inoltre, pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, aggiornate con le modifiche apportate dal citato decreto 6 settembre 2024.

 

Infine, il MEF ricorda che per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e all’articolo 1, comma 767, terzo periodo, della Legge n. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicheranno le aliquote di base, che continueranno ad essere applicate fino a quando il comune non approverà una delibera secondo le modalità prescritte.