Tutela marchi di particolare interesse e valenza nazionale: pubblicato in G.U. il decreto MIMIT

Il Ministro delle imprese e del made in Italy, al fine di garantire la tutela dei marchi di particolare interesse nazionale e prevenire la loro estinzione ha adottato il decreto 3 luglio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro, da parte del Ministero, nella titolarità dei marchi di imprese che cessano definitivamente la propria attività.

Il Decreto ministeriale 3 luglio 2024, recante attuazione dell’articolo 7 della Legge n. 206/2023, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l’estinzione salvaguardandone la continuità.

 

Il decreto, in particolare, prevede due linee di intervento:

  • la prima, che riguarda i marchi collegati a imprese che intendono cessare l’attività;

  • la seconda, rivolta ai marchi per i quali si presume il non utilizzo da almeno 5 anni.

In relazione alla prima linea di intervento sarà emanato, entro 60 giorni, un successivo decreto ministeriale, con il quale sarà definita la modulistica, la data di avvio della procedura e le eventuali ulteriori indicazioni di carattere operativo che le imprese dovranno seguire.

 

Nel caso in cui la Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy manifesti l’interesse a subentrare nella titolarità, l’impresa concederà gratuitamente il marchio con apposito atto.

 

Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto MIMIT, l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l’attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio deve notificare, alla Direzione generale, il progetto di cessazione dell’attività, almeno 6 mesi prima dell’effettiva cessazione.

La Direzione generale, entro 3 mesi dalla notifica, deve comunicare all’impresa gli esiti dell’istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l’intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell’attività. Nel corso del suddetto termine, l’impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.
Il mancato riscontro formale da parte della Direzione generale entro il predetto termine si deve intendere come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarità del marchio.
Nel caso in cui la Direzione generale abbia manifestato l’interesse a subentrare nella titolarità del marchio, l’impresa giuridicamente legittimata a disporne, entro i
successivi due mesi, deve cedere gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti, anche mediante una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dalla Direzione Generale, con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione.
La Direzione generale, a seguito del subentro, deve poi presentare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la domanda di trascrizione per comunicare la variazione di titolarità del marchio.

 

Per la seconda linea di intervento, il MIMIT, in caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo da almeno cinque anni, potrà depositare domanda di registrazione del marchio a proprio nome e autorizzarne la titolarità alle imprese nazionali ed estere che intendono investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni.

Mercati delle cripto-attività, adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE

Il D.Lgs. del 5 settembre 2024, n. 129, detta le disposizioni necessarie all’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

Il Decreto, che entra in vigore il 14 settembre 2024, riguarda l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relative ai mercati delle cripto-attività.

 

Ai sensi dell’articolo 3 del nuovo D.Lgs., la Consob e la Banca d’Italia sono le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento.

Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, nonchè dei poteri di vigilanza e di indagine previsti dal presente decreto. Restano, comunque, fermi i compiti e i poteri attribuiti alla Banca d’Italia in materia di sorveglianza sul sistema dei pagamenti di cui all’articolo 146 del TUB, e alle relative disposizioni attuative (articolo 4, D.Lgs. n. 129/2024).

 

Come stabilito dall’articolo 6, la Banca d’Italia esercita i poteri di cui all’articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114 nei confronti degli emittenti di token di moneta elettronica.

La Banca d’Italia e la Consob esercitano, secondo le rispettive competenze, i poteri di cui all’articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114 nei confronti degli offerenti o richiedenti l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività, nonchè dei prestatori di servizi per le cripto-attività, sentita l’altra autorità.

 

Poteri di intervento sui prodotti

La Banca d’Italia esercita i poteri di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114 sui token di moneta elettronica.

La Consob e la Banca d’Italia esercitano i poteri di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114, sentita l’altra autorità, sui token collegati ad attività e sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica.

La Consob, dunque, è competente per quanto riguarda la tutela degli investitori e l’ordinato funzionamento e l’integrità dei mercati delle cripto-attività e la Banca d’Italia è competente per quanto riguarda la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario.

 

Secondo quanto previsto dal Decreto all’articolo 10:

  • la Consob è il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Banca d’Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima;

  • la Banca d’Italia è il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l’Autorità bancaria europea (ABE) e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Consob per gli aspetti di competenza di quest’ultima;

  • la Banca d’Italia è competente per la trasmissione delle informazioni richieste dal regolamento (UE) 2023/1114, alla Banca centrale europea (BCE) e alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l’euro.

La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento.

Sempre la Consob, sentita la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 64 del medesimo regolamento.

 

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo V del regolamento (UE) 2023/1114 è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all’ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei clienti, e dalla Banca d’Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione (articolo 17, D.Lgs. n. 129/2024).

Imprese e succursali: recepita direttiva sulla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, ha introdotto importanti novità in materia di comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

Il nuovo D.Lgs. n. 128/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2024, n. 214, reca attuazione della Direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la Direttiva 2013/34/UE.

In particolare, il Decreto modifica il D.Lgs. n. 139/2015, inserendovi il Capo I-bis, rubricato “Comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali – Attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE”.

 

Nello specifico, il nuovo articolo 5-bis si occupa di “Definizioni“, ad esempio:

  • gruppo“: l’insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 o ai sensi dei principi contabili internazionali adottati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002;

  • bilancio consolidato“: il bilancio preparato dall’impresa controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese del gruppo come se fossero un’unica impresa;

  • società controllata“: la società inclusa nel perimetro di consolidamento di un’altra impresa;

  • succursale“: una stabile organizzazione nel territorio dello Stato come definita dall’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo quanto stabilito dagli accordi internazionali contro la doppia imposizione in vigore tra l’Italia e lo Stato terzo di incorporazione dell’impresa.

L’Art. 5-ter, poi, definisce l’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione, chiarendo che è tenuta a redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito:

– la società capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;

 – la società autonoma i cui ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;

 – la società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;

 – la succursale, qualora l’impresa che l’ha aperta sia:

 1) parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro;

 2) un’impresa autonoma i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, del bilancio eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro.

 

Sempre l’articolo 5-ter passa, poi, a chiarire i soggetti esonerati dai predetti obblighi:

  • le imprese capogruppo, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

  • le imprese autonome se i ricavi alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

  • le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, se i ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

  • le succursali, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio dell’impresa che l’ha aperta, risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro.

A seguire, l’articolo 5-quinquies tratta del contenuto della suddetta comunicazione, mentre l’articolo 5-quater, in tema di esenzioni ed equivalenza, stabilisce che gli obblighi di cui all’articolo 5-quinquies non si applicano:

 – ai soggetti destinatari delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in attuazione degli obblighi previsti dall’articolo 89 della direttiva 2013/36/UE;

 – alle società capogruppo e loro partecipate, se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attività economica o un’attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun’altra giurisdizione fiscale;

– alle società autonome se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attività economica o un’attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun’altra giurisdizione fiscale;

– alle società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo se quest’ultima redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all’articolo 5-quinquies e sono soddisfatti determinati requisiti.

 

All’articolo 5-novies, infine, viene trattato il tema delle sanzioni, chiarendo che agli amministratori della società o dell’impresa che omettono di depositare le comunicazioni di cui al Capo 1-bis è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall’articolo 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Quando il deposito presso il Registro delle imprese della comunicazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la sanzione è ridotta della metà. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la comunicazione contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi del medesimo Capo, agli amministratori della società o dell’impresa è applicata la sanzione aumentata al doppio.