Imposta sostitutiva per frontalieri: il codice tributo

Istituito nuovo codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri, da versare tramite modello F24 (Agenzia delle entrate, risoluzione 10 aprile 2025, n. 27/E).

L’articolo 6 del D.L. n. 113/2024 ha introdotto significative novità per i lavoratori dipendenti residenti in specifici comuni italiani e frontalieri che percepiscono redditi in Svizzera. A partire dal periodo d’imposta 2024, questi lavoratori hanno la possibilità di optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

 

Il comma 3 del medesimo articolo 6 prevede che tale opzione venga esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

 

Inoltre, il comma 4 chiarisce che per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di imposte dirette.

 

Ciò premesso, per permettere il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “1863” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri – art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

 

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

 

Approvato modello comunicazione dati per concordato preventivo biennale

Approvato il modello per la comunicazione dei dati necessari all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 (Agenzia delle entrate, provvedimento 9 aprile , n, 172928). 

Il D.Lgs. n. 13/2024, sulla base della delega al Governo per la riforma fiscale (articolo 17 comma 2 della L. n. 111/2023), ha previsto che, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale e che la proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente.

 

Pertanto, l’Agenzia ha approvato il modello con cui i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale possono comunicare i dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e la relativa accettazione.

 

Tale modello, reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia, deve essere presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

 

L’Agenzia evidenzia che la trasmissione del modello deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline o in alternativa, avvalendosi di soggetti incaricati, come previsto dall’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998.

Nuova classificazione ATECO 2025: i chiarimenti del Fisco

Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, attiva dal 1° aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi (Agenzia delle entrate, risoluzione 8 aprile 2025, n. 24/E).

I contribuenti possono verificare i codici ATECO, sia prevalenti che secondari, associati alla propria posizione fiscale accedendo alla loro area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”. L’accesso è consentito tramite credenziali SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS), Carta d’identità elettronica (CIE) o, per i titolari di partita IVA, tramite credenziali Entratel/Fisconline.

 

A partire dal 1° aprile 2025, dunque, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

 

In particolare, per le dichiarazioni IVA 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello.

 

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati. Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati,  oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, deve comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025. Un esempio è la comunicazione necessaria per la fruizione del credito d’imposta ZES unica, secondo il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025.

 

Se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la variazione dei dati dovrà essere effettuata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) fornita da Unioncamere; in caso contrario, dovrà utilizzare uno dei modelli disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, come il modello AA5/6 o AA7/10 per soggetti diversi dalle persone fisiche, il modello AA9/12 per le persone fisiche e il modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti.