Regime IVA con meccanismo di inversione contabile per le cessioni di gas e di energia 

Con il principio di diritto del 12 agosto 2024, n. 2, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione dell’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

L’articolo 17, sesto comma, lettera d-quater), del decreto IVA prevede, a partire dal 2015, l’applicazione dell’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. ”reverse charge”) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

 

In particolare, l’articolo 7bis, comma 3, del decreto IVA dispone che, le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

  • quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato;

  • quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all’estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.

L’adempimento dell’imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile prorogato fino al 31 dicembre 2026 dalla Direttiva 2022/890/UE, recepita in Italia con il D.L. n. 73/2022 comporta, dunque, che gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

 

Pertanto l’Agenzia delle entrate chiarisce che, laddove per effetto dell’aggiornamento dei prezzi relativi all’energia ceduta si verifichi una variazione in aumento della base imponibile delle cessioni di energia elettrica già effettuate nel periodo ante 2015, i maggiori compensi ricevuti ad integrazione di quelli già percepiti ante 2015 andranno fatturati ordinariamente addebitando l’IVA in rivalsa, in quanto in origine non sono state emesse fatture in regime di inversione contabile.

 

In definitiva, il regime di ”reverse chargenon si applica a note di credito riferite a fatture emesse anteriormente all’entrata in vigore dell’applicazione del regime di inversione contabile.

 

 

Decreto Omnibus 2024: le misure fiscali e le proroghe di termini normativi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2024, n. 186, il D.L. 9 agosto 2024, n. 113, che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico.

Il testo del nuovo Decreto, entrato in vigore dal 10 agosto 2024, si compone di 22 articoli suddivisi nei seguenti cinque Capi:

  • Capo I – Disposizioni fiscali;

  • Capo II – Disposizioni in materia di proroghe di termini normativi;

  • Capo III – Misure di carattere economico;

  • Capo IV – Misure economiche in favore degli enti territoriali;

  • Capo V – Disposizioni finali.

Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

Il testo prevede, all’articolo 1, l’ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l’anno 2024, per il finanziamento del credito d’imposta per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella ZES unica. Per accedere all’agevolazione, gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione dovrà anche indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.

 

Flat tax

L’articolo 2 innalza da 100.000 a 200.000 euro annui l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell’articolo 43 del codice civile, successivamente al 10 agosto 2024. 

 

Sport

Viene stabilita la proroga delle agevolazioni IVA previste per le associazioni sportive dilettantistiche e vengono forniti alcuni chiarimenti relativi al regime IVA per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale. Inoltre, sono introdotte disposizioni volte a sostenere gli operatori del settore sportivo, in particolare in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024 (articoli 3, 4 e 5).

 

Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri

L’articolo 6 prevede per alcuni lavoratori frontalieri che risiedono nei comuni indicati nell’allegato 1 dello stesso decreto, la possibilità di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, in presenza di determinate condizioni.

 

Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione

L’articolo 7 dispone che il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all’articolo 1, comma 82, della Legge di bilancio 2024, venga differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali tale termine scade entro il 29 settembre 2024. Se il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest’ultimo termine viene anch’esso differito al 30 settembre 2024.

 

A seguire, viene precisato che per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l’adeguamento delle esistenze iniziali può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo.

 

In merito, poi, alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024, prevista dall’articolo 1, comma 52 della Legge di bilancio 2024, il Decreto prevede che le imposte sostitutive possano essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 novembre 2024.

 

Infine, viene anche prorogato al 31 dicembre 2025 il termine previsto dall’articolo 1, comma 808, della Legge n. 160/2019 per l’adeguamento del capitale sociale.

Plafond su cessioni di beni: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Pubblicati i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate riguardo alla cessione all’esportazione e alle modalità di formazione del plafond in caso di fatturazione e registrazione di acconti (Agenzia delle entrate, risposta 6 agosto 2024, n. 3).

In merito alla modalità di costituzione del plafond, l’articolo 6 del Decreto IVA prevede che le cessioni di beni si considerino effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Viene inoltre stabilito, qualora sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, che l’operazione venga considerata effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

 

Con specifico riferimento, poi, al momento di costituzione del plafond, l’Agenzia sottolinea la validità delle considerazioni della circolare n. 145/E/1998. In tale documento viene chiarito che il momento costitutivo del plafond, deve essere riferito alle operazioni registrate ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento al momento della data di emissione della fattura. L’adozione del criterio della registrazione contribuisce a semplificare gli adempimenti dei contribuenti in quanto, il plafond disponibile coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in sede di dichiarazione annuale I.V.A.; inoltre comporta che nelle ipotesi di emissione anticipata di fattura o di pagamento anticipato dei corrispettivi, tali importi concorrono non solo alla determinazione dello status di esportatore agevolato ma anche a quella del plafond.

Ne consegue che la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, essendo l’operazione nel suo insieme preordinata ad una cessione all’esportazione di cui all’articolo 8 del Decreto IVA.

Al riguardo, l’Agenzia precisa che, qualora l’operazione non andasse a buon fine, il plafond costituito sulle fatture di acconto dovrebbe essere opportunatamente rettificato.

 

L’Agenzia, infine, richiama il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 30800/2022: “in tema di IVA, il meccanismo del plafond costituisce una modalità di assolvimento dell’IVA per le operazioni imponibili poste in essere dall’esportatore abituale, in quanto si sostanzia nella compensazione del relativo debito con il credito maturato sulle cessioni all’esportazione od operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente, consentendo al suo fornitore di effettuare la rivalsa nei suoi confronti attraverso lo scomputo del credito dell’esportatore e non attraverso la controprestazione monetaria. Ne consegue che, discendendo la non imponibilità degli acquisti effettuati dall’esportatore abituale direttamente dalle cessioni all’esportazione e dalle operazioni ad esse assimilate dal medesimo compiute, il mutamento della natura di queste ultime, quand’anche sopravvenuto negli anni successivi (cd. splafonamento postumo), incide sull’entità del plafond, impedendo di procedere alla compensazione e comportando il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell’imposta”.