Riforma fiscale: il Decreto in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2024, introduce importanti disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Il testo è suddiviso in 19 articoli distribuiti in due Capi:

  • Capo I: Disposizioni in materia di riscossione (articoli 1-10);

  • Capo II: Disposizioni complementari (articoli 11-19).

Si riportano di seguito alcune tra le novità introdotte dal Decreto.

 

L’articolo 1 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate-Riscossione svolga le proprie attività, relativamente alle quote affidatele, assicurando:

– la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;

– il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito;

– la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente;

– la trasmissione telematica all’ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del MEF, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonchè le riscossioni effettuate nel mese precedente.

 

Si introduce (articolo 3) l’istituto del “discarico automatico” delle quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento. 

 

L’articolo 6 prevede, poi, specifiche disposizioni sulla verifica, il controllo e la responsabilità dell’agente della riscossione.

 

In materia di impugnazione, l’articolo 12 del Decreto n. 110/2024 interviene sull’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 chiarendo che “l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto;

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472″.

 

Novità anche in materia di dilazione. Viene, infatti, previsto (articolo 13) che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione possa concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro.

 

Infine, gli ultimi articoli del decreto si soffermano rispettivamente:

– sull’adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell’accertamento;
– sulla riscossione nei confronti dei coobbligati solidali;
– in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo;
– in materia di resa del conto.

Adempimento collaborativo, adempimenti tributari e concordato: disposizioni integrative e correttive

Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, pubblicato sulla G.U. del 5 agosto 2024, n. 182, reca disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Il Decreto correttivo, che entra in vigore il 6 agosto 2024, modifica tre decreti legislativi attuativi della delega fiscale

 

L’articolo 1 apporta varie modifiche al D.Lgs. n. 128/2015, come modificato dal D.Lgs. n. 221/2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo. In particolare, all’articolo 4, comma 1-bis, dopo il primo periodo viene inserito il seguente: “in caso di certificazione infedele, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 2411997. La certificazione è infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l’Agenzia dell’entrate ne tiene conto ai fini dell’ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell’ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza”.

 

L’articolo 2 contiene, invece, modifiche e integrazioni in materia di adempimenti tributari di cui al D.Lgs. n. 1/2024. In particolare:

  • vengono modificati i termini per la trasmissione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l’applicazione degli indici ISA;

  • vengono precisati i termini per i versamenti periodici con riferimento al mese di dicembre;

  • vengono modificati i termini per i versamenti IVA per i contribuenti minori;

  • vengono modificate le modalità per la messa disposizione delle dichiarazioni precompilate (a decorrere dal 2025);

  • vengono ridefiniti i termini iniziali e finali per la presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica sia per i contribuenti IRPEF che per i contribuenti IRES;

  • vengono integrate le informazioni che devono essere messe a disposizione del contribuente nel cassetto fiscale;

  • viene chiarito il contenuto della trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi in capo ai soggetti obbligati.

L’articolo 3 tratta dell’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.

 

L’articolo 4, poi, reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13/2024. Nello specifico: è modificato il termine per la messa a disposizione dei contribuenti dei programmi informatici ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale; è modificato il termine per l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale; sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale; vengono ad essere modificati i valori da prendere in considerazione ai fini del concordato preventivo biennale con riferimento al reddito da lavoro autonomo e al reddito d’impresa, nonché ai fini dell’individuazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; viene modificata la disciplina relativa agli acconti anche con riferimento ai contribuenti che rientrano nel regime forfetario; sono individuate nuove cause di cessazione e una nuova causa di decadenza dal concordato.

 

A seguire, all’articolo 5 vengono apportate modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

 

L’articolo 6, infine, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata della Rottamazione-quater, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dall’articolo 1, comma 231, della Legge n. 197/2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024

Definizione agevolata controversie tributarie: interessi dovuti per il versamento delle rate

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa (Agenzia delle entrate, risposta 5 agosto 2024, n. 168).

Con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, la circolare n. 2/E/2023 dell’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di evidenziare come la stessa consenta di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. 

 

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le suddette rate vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Oltre a ciò, l’Agenzia ricorda che:

  • l’articolo 20 del D.L. n. 34/2023 posticipa al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modifica le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate. La norma introduce, infine, dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in 51 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024;

  • la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento della rate si protrae negli anni successivi.

Chiarisce, dunque, l’Agenzia come il vigente comma 2 dell’art. 8, D.Lgs. n. 218/1997 stabilisca che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata, non contenendo più quel riferimento temporale rappresentato dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione che la previgente norma, invece, esplicitamente conteneva. Infatti, le due date (pagamento della prima rata e perfezionamento ultimo della definizione agevolata) coincidono.

 

Nel caso di specie, il dubbio dell’interpellante verteva sulla possibilità di applicare il ”nuovo” tasso di interesse del 2,5% (Decreto del MEF del 29 novembre 2023) sulle rate dovute a decorrere dal 1° gennaio 2024, essendo già stata presentata la domanda di accesso alla definizione agevolata ed essendo già stata versata la prima rata nel 2023, anno in cui trovava applicazione il tasso di interesse legale del 5%.

In risposta, dunque, l’Agenzia, alla luce di quanto sopra, ribadisce che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.