Nuovi chiarimenti del Fisco sul regime speciale lavoratori impatriati

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla possibilità di applicare il regime speciale per lavoratori impatriati alle indennità corrisposte a titolo di incentivo all’esodo e a titolo di importo transattivo (Agenzia delle entrate, risoluzione 23 luglio 2024, n. 40). 

L’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR prevede l’applicazione della tassazione separata anche alle indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, nonché alle somme e ai valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazione relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Come già chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 29/E/2001, tra le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro rientrano anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo.

 

L’articolo 19, comma 2, primo periodo, del TUIR prevede che per tali redditi la tassazione avvenga, in via provvisoria, da parte del sostituto d’imposta e, successivamente, l’imposta dovuta sia oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle entrate, con l’applicazione dell’aliquota media del quinquennio precedente o facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

 

Alla quota delle indennità di fine rapporto, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo.

 

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione del ”regime speciale per i lavoratori impatriati”, è stato già chiarito dall’Agenzia che i redditi agevolati devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal TUIR per le singole categorie di reddito, vale a dire dall’articolo 51, se derivanti da rapporti di lavoro dipendente, dall’articolo 52, se derivanti da rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall’articolo 54 se derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Tale disposizione, chiarisce l’Agenzia, deve intendersi riferita ai redditi che ”ordinariamente” concorrono alla formazione del reddito complessivo e non anche ai redditi soggetti a tassazione separata.

 

Pertanto, sono esclusi dal regime speciale i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, compresi quelli ai quali l’imposta si applica separatamente , tra cui le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro dipendente.

 

Nel caso di specie, dunque, le somme spettanti a titolo di ”incentivo all’esodo” e di ”importo transattivo” ai tre dipendenti, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro con l’istante, in generale, sono soggette al regime della tassazione separata, fino all’importo di 1.000.000,00 euro e al regime della tassazione ordinaria, per la quota parte eccedente detto importo. Pertanto, fino all’importo di euro 1.000.000,00, l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata in sede di loro erogazione.

Riguardo, poi, alla possibilità di applicare il regime speciale alle predette somme per la soglia superiore a un milione di euro, l’Agenzia fa presente che l’istante dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme eccedenti la predetta soglia.

PMI: istruzioni e chiarimenti MIMIT per l’accesso alle agevolazioni della Nuova Sabatini Capitalizzazione

La circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, del MIMIT integra e modifica la circolare n. 410823/2022 e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione” nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.

Dal Ministero delle imprese e del made in Italy arrivano le istruzioni per l’accesso alla Nuova Sabatini Capitalizzazione, apportando modifiche alla circolare n. 410823/2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del D.I. 19 gennaio 2024, n. 43, recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.

 

La circolare definisce, in particolare, le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:

  • 5% per le micro e piccole imprese;

  • 3,575% per le medie imprese.

Come chiarito nella circolare, esclusivamente per le PMI che possono beneficiare delle agevolazioni ai sensi del decreto Capitalizzazione, il processo di capitalizzazione deve rispettare i seguenti termini e modalità:

  1. la delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare determinate caratteristiche;

  2. l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso;

  3. la PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, è tenuta a versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine;

  4. il versamento della quota dell’aumento di capitale non versato, secondo i termini e le modalità previste dal precedente punto, deve risultare effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, e dall’articolo 9, comma 2, del decreto Capitalizzazione.

Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.

Credito d’imposta investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno, fissata la percentuale di credito fruibile

È stata fissata la percentuale effettivamente fruibile di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 luglio 2024, n. 305765).

L’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 262747/2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell’agevolazione.

Il comma 4 dell’articolo 5 del D.L. n. 124/2023 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.

 

Tanto premesso, con il nuovo provvedimento n. 305765/2024 dell’Agenzia viene reso noto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, è risultato pari a 9.452.741.120 euro, a fronte di 1.670 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

 

Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668% (1.670.000.000 / 9.452.741.120) dell’importo del credito richiesto.

 

Ciascun beneficiario potrà visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, e utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.