CdM: approvato in esame preliminare Decreto correttivo sul concordato preventivo biennale

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (Consiglio dei ministri, comunicato 20 giugno 2024, n. 86).

Nella riunione del 20 giugno 2024, il Governo ha approvato, in via preliminare, un disegno di legge contenente disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

 

Le norme introdotte provvedono, tra l’altro, a:

  • una revisione del calendario fiscale;

  • integrare il concordato preventivo biennale, sia in considerazione del calendario fiscale, sia con ulteriori disposizioni relative ai casi di decadenza dal concordato e in materia di acconti.

Oltre a ciò, viene introdotta una sanzione, fino alla sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni, per i professionisti nel caso in cui la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework) sia infedele.

 

Infine, è prevista la modifica delle sanzioni in merito all’adempimento collaborativo, con l’azzeramento delle stesse per i contribuenti che dichiarano tutto al fisco e si comportano correttamente.

Divieto compensazione: chiarimenti AdE per ruoli superiori a 100.000 euro con regolare rateazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro per i quali è in corso regolare rateazione (Agenzia delle entrate, risposta 20 giugno 2024, n. 136).

A decorrere dal 30 marzo 2024, l’articolo 4 del D.L. n. 39/2024 ha:

  • introdotto nel nostro ordinamento, all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, il comma 3bis che prevede, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, la sospensione dell’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi;

  • sostituito, con effetto dal 1 luglio 2024, l’articolo 37, comma 49quinquies, del D.L. n. 223/2006, secondo cui, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Rilevato che ad oggi:

–  le disposizioni appena richiamate non hanno effetto nel nostro ordinamento, essendo una rimessa, anche ai fini della decorrenza, ad un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze e l’altra con efficacia solo dal 1° luglio 2024;

– non è stato abrogato l’articolo 31 del D.L. n. 78/2010 e dunque, sino al 30 giugno 2024, lo stesso rimane la norma di riferimento;

l’Agenzia delle entrate ha evidenziato come gli interventi normativi richiamati danno conto della volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell’eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato.

 

Alla luce di tale volontà, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del D.L. n. 78/2010, può concordarsi sul fatto che, ad ora, il divieto di compensazione non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.

 

Stante il caso concreto prospettato nell’interpello, essendo posto un divieto generalizzato alla facoltà di avvalersi della compensazione qualora l’importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100.000, l’Agenzia  ha chiarito che tale divieto si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa. 

Bonus prima casa under 36: le nuove istruzioni dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le istruzioni 2024 sul bonus prima casa per chi ha meno di 36 anni, fornendo chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto Milleproroghe (Agenzia delle entrate, circolare 18 giugno 2024, n. 14/E).

L’agevolazione è finalizzata a favorire l’acquisto dell’abitazione da parte delle persone più giovani e con ISEE non superiore a 40mila euro, prevedendo diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale.

 

In primo luogo è prevista l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a IVA, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto.

 

Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile. Non è, infatti, dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

 

L’Agenzia nel documento di prassi ricorda i requisiti per beneficiare della misura di favore e fornisce indicazioni agli uffici alla luce dell’ultima proroga stabilita dal decreto Milleproroghe.

Il D.L. n. 215/2023 prevede, in particolare, la possibilità di fruizione del bonus “prima casa under 36” fino al 31 dicembre 2024 a patto che il contratto preliminare sia stato registrato nel 2023.

Quanto agli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore della Legge di conversione del Milleproroghe (29 febbraio 2024), la circolare ricorda che è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, d’importo pari alle imposte pagate in eccesso. Per beneficiarne, sarà possibile rendere al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo, in cui il contribuente manifesta la volontà di avvalersi del beneficio e dichiara di essere in possesso dei requisiti.

Questo atto integrativo potrà essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma ovviamente entro il termine di utilizzo del credito d’imposta.

 

Per l’accesso al bonus è inoltre necessario avere, al momento del rogito, un valore ISEE non superiore a 40mila euro annui.

A questo proposito la circolare specifica che, per gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore della proroga, è possibile dimostrare il rispetto dei requisiti se, anche in data successiva, si è in possesso di un ISEE in corso di validità nel 2024 che fa riferimento allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto.

 

Infine, la circolare fornisce istruzioni per beneficiare del credito d’imposta in caso di riacquisto, affrontando il tema con alcuni esempi a seconda che l’atto di acquisto sia soggetto a imposta di registro o a IVA.