Si parte con l’invio della precompilata 2024

Aperto il canale per l’invio delle dichiarazioni 2024. I modelli precompilati, disponibili in sola consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere trasmessi all’Agenzia delle entrate, con o senza modifiche (Agenzia delle entrate, comunicato 20 maggio 2024).

Debutta quest’anno la nuova modalità di compilazione semplificata per aiutare i cittadini a orientarsi con più facilità tra i dati del 730 e procedere in autonomia.

La scadenza è fissata al 30 settembre 2024 per chi presenta il 730 e al 15 ottobre 2024 per chi, invece, utilizza il modello Redditi.

Per visualizzare e inviare la dichiarazione occorre entrare nella propria area riservata con Spid, Cie o Cns.

In alternativa, è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia.

 

Tra le novità 2024, i dati relativi ai rimborsi per il “bonus vista” che si aggiungono alle voci già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali ecc.

 

Nuovo 730 semplificato

Dopo aver visualizzato la propria dichiarazione, disponibile dallo scorso 30 aprile in semplice consultazione, i contribuenti possono adesso entrare nell’applicativo e procedere a eventuali integrazioni/modifiche o accettare e trasmettere il modello così come predisposto dal Fisco.

Chi ha i requisiti per presentare il 730 può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la nuova compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia più facile da navigare grazie alle nuove sezioni famiglia, casa, lavoro, spese. In questo caso, dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserirli automaticamente all’interno del modello.

Altra novità 2024 è la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta.

 

Tutte le informazioni utili per i cittadini sono raccolte in una guida online sul sito dell’Agenzia, mentre un nuovo video pubblicato sul canale istituzionale YouTube illustra in pillole le modalità per accedere e le date da ricordare. Sempre aggiornato, inoltre, il sito dedicato “Info e assistenza” dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti.

Mezzi di trasporto confiscati per contrabbando: chiarimenti delle Dogane su affidamento/assegnazione

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito chiarimenti per la gestione dei mezzi di trasporto confiscati e per l’eventuale affidamento/assegnazione, nelle ipotesi di sequestro e di confisca di tali beni, con riguardo ai casi di contrabbando (Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare 16 maggio 2024, n. 13).

In merito alla gestione dei mezzi di trasporto confiscati, con la circolare n. 12/2023 sono stati delineati i presupposti della richiesta di affidamento temporaneo o di assegnazione definitiva, i soggetti che possono presentarla e le destinazioni d’uso dei mezzi da affidare.

 

Nel caso di mancanza di istanza di affidamento o di richiesta di assegnazione definitiva, in luogo della distruzione e se economicamente vantaggiosa, gli Uffici possono richiedere la vendita all’asta dei beni sequestrati tramite gli I.V.G..

 

Il trasgressore, nei casi in cui sia divenuto definitivo il provvedimento di confisca, può richiedere all’Amministrazione il riscatto del mezzo, previo pagamento del suo valore e della sanzione amministrativa.

 

Tuttavia, la suddetta circolare n. 12/2023 specifica che, al contrario, laddove il mezzo di trasporto sia stato confiscato in quanto utilizzato per commettere l’illecito di contrabbando, l’Ufficio non darà seguito positivo all’istanza di riscatto.

L’Agenzia delle dogane precisa che l’Ufficio è tenuto a valutare la convenienza economica dell’utilizzo del mezzo rispetto alla vendita del bene all’asta indicando, a tal fine, gli elementi che devono guidare tale valutazione. L’Ufficio, inoltre, è tenuto a determinare il valore commerciale del bene in base alle indicazioni stabilite.

 

Con la sentenza C 489/20 del 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta sul tema dell’estinzione dell’obbligazione doganale di merce introdotta in modo irregolare nel territorio doganale dell’UE, oggetto di sequestro e successiva confisca, distinguendo:

– l’estinzione dell’obbligazione doganale disciplinata dal Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 – CDU;

– l’estinzione dell’obbligazione connessa alle accise e all’IVA gravante sulla stessa merce, disciplinate rispettivamente dalla direttiva 2008/118/CE del Consiglio e dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

 

L’estinzione dell’obbligazione doganale conseguente al sequestro e successiva confisca della merce introdotta irregolarmente nel territorio doganale dell’Unione non comporta, ove l’introduzione irregolare fosse già avvenuta al momento del sequestro, anche l’estinzione dell’obbligazione tributaria ad essa connessa relativa ad accise e all’IVA.

Le Dogane hanno evidenziato che la citata direttiva 2008/118/CE (accise) risulta abrogata dalla direttiva (UE) 2020/262. Quest’ultima, recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 180/2021 con effetto dal 13 febbraio 2023, fornisce all’art. 6, par. 3, la definizione, ai fini dell’accisa, di immissione in consumo.

In sostanza, il legislatore nazionale ha disposto nel medesimo senso del legislatore unionale con riferimento all’obbligazione doganale.

Pertanto, il sequestro e conseguente confisca della merce, anche laddove il sequestro avvenga successivamente all’introduzione irregolare, estinguono l’obbligazione tributaria riferita alle accise.

Per quanto riguarda l’obbligo del pagamento dei diritti doganali, l’art. 338 c.1 T.U.L.D. dispone che il pagamento della multa o dell’ammenda non esime dall’obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata.

La disposizione nazionale collega, dunque, l’estinzione del debito tributario all’avvenuto sequestro delle merci. 

Registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito all’obbligatorietà del pagamento dell’imposta di registro in relazione all’ordinanza giudiziale di riconoscimento dello status di cittadino italiano (Agenzia delle entrate, risposta 17 maggio 2024, n. 108).

Ai sensi dell’articolo 37 del TUR sono soggetti all’imposta di registro gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato.

 

L’articolo 8 della Tariffa, Parte I, del TUR contiene un’elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione in termine fisso, individuandone, altresì, la relativa misura di imposta; a tali atti è riconducibile il provvedimento giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana, concernente gli atti giudiziari non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

 

L’articolo 10 del TUR, dispone, alla lettera c), che sono obbligati a chiedere la registrazione i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni.

 

L’articolo 59 del TUR dispone alla lettera a) del comma 1, che si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d’ufficio o ad istanza o nell’interesse dei detti soggetti.

La registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura.

 

Come chiarito dall’Agenzia con la risoluzione n. 95/E/2015, in linea generale, per la registrazione delle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale rileva la previsione secondo cui si registrano a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento dell’imposta, le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato.

 

Da tale quadro normativo e di prassi, l’Agenzia fa emergere che, nell’ipotesi di procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte, se la registrazione è chiesta dall’amministrazione.

Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, il cancelliere che richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell’imposta di registro; la quota residua di imposta deve, quindi, essere corrisposta dall’altra parte processuale.

 

L’ipotesi di registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere, ricade tra le fattispecie di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a) del TUR, trattandosi di registrazione di provvedimento in cui è parte un’amministrazione dello Stato.