Ravvedimento speciale per le violazioni sulle dichiarazioni: i chiarimenti del Fisco per regolarizzare

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al ravvedimento speciale a seguito delle novità introdotte dal decreto “Milleproroghe” e dal decreto “Agevolazioni fiscali” (Agenzia delle entrate, circolare 15 maggio 2024, n. 11/E).

Come regolarizzare le dichiarazioni relative al 2022

 

L’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe ha esteso l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con specifico riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

L’agevolazione consiste nel pagamento di una sanzione pari a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi, in un’unica soluzione o a rate.

Per aderire a questa possibilità, occorre versare, entro il 31 maggio 2024, l’intero importo o la prima rata e rimuovere, entro lo stesso termine, le irregolarità o le omissioni che si intendono sanare.

 

Restano fuori dal perimetro del ravvedimento speciale le violazioni che al 31 maggio sono state già contestate, comprese le comunicazioni emesse a seguito di controllo formale. Non è, invece, ostativa al ravvedimento l’avvenuta consegna di un processo verbale di constatazione (P.V.C.).

 

In caso di pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima (30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

 

Extra time per il 2021 e gli anni precedenti

 

Con la previsione di cui all’articolo 7, comma 7 del D.L. n. 39/2024, è stata disposta, per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale, la riapertura dei termini per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni, purché validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste.

A tal proposito, la circolare specifica che possono beneficiare di questa ulteriore finestra, sempre entro il 31 maggio 2024, sia i contribuenti che non hanno perfezionato entro la scadenza originaria (30 settembre 2023) la procedura di regolarizzazione sia coloro che, pur avendola perfezionata, intendono ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti.

 

La riapertura vale anche per coloro che avevano perfezionato la regolarizzazione ma sono poi decaduti dal beneficio della rateazione: possono sanare ulteriori violazioni, purché diverse da quelle già regolarizzate.

 

La circolare fornisce infine indicazioni sulle modalità di calcolo degli importi dovuti, sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione.

Nuovi codici tributo per crediti d’imposta per mediazione civile e commerciale e ammissione a patrocini

L’Agenzia delle entrate, con due nuove risoluzioni, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale e del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita (Agenzia delle entrate, risoluzioni 14 maggio 2024, n. 23/E e n. 24/E).

L’articolo 15-octies del D.Lgs. n. 28/2010 e l’articolo 11-octies del D.Lgs. n. 132/2014 stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

Con il decreto del Ministro della giustizia del 1° agosto 2023 sono stati determinati i predetti importi e sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta.

L’articolo 9 del decreto stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del suddetto credito di imposta, l’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • 7070” – denominato “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.

Relativamente ai procedimenti di mediazione civile e commerciale, il comma 1 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 28/2010 stabilisce che alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento.

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

Il comma 3, dello stesso articolo 20 riconosce, inoltre, un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

Il successivo comma 4, infine, stabilisce che agli organismi di mediazione venga riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

 

Per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari dei suddetti crediti di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, l’Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 7067” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;

  • 7068” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;

  • 7069” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

Superbonus: il momento di sostenimento della spesa in ipotesi di ”sconto integrale” in fattura

L’Agenzia delle entrate si è soffermata in materia di Superbonus e sconto in fattura fornendo chiarimenti sulla data di emissione del documento in ipotesi di scarto e nuovo invio al Sistema di Interscambio (Agenzia delle entrate, risposta 13 maggio 2024, n. 103).

In tema di detrazioni, come  già chiarito dall’Agenzia delle entrate nelle circolari n. 24/E/2020 e n. 30/E/2020, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento.

In caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

 

Al riguardo l’Agenzia ricorda che la fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio allo SdI, rammentando che il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una ricevuta di scarto del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI.

La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.

 

La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo ”Data” della sezione ”Dati Generali” del file della fattura elettronica.

Una fattura inviata allo SdI, ma dallo stesso scartata, non non può considerarsi emessa; tuttavia, lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei 5 giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso.

 

L’Agenzia ritiene che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

 

Viene ribadito il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini prestabiliti, dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa.

Laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date, laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge, la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

 

In altre parole, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ”sconto integrale” in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633/1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ”Superbonus 110%”.