Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul “Bonus Natale”

Pubblicate le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul “Bonus Natale”, un’indennità a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri (Agenzia delle entrate, circolare 10 ottobre 2024, n. 19/E). 

L’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2024 (cosiddetto Decreto Omnibus), ha stabilito che, nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della Legge delega, venga erogata, una tantum per l’anno 2024, un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. 

 

Tre sono i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus:

  • avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro;

  • avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico;

  • avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Con riguardo al limite dei 28mila euro, la circolare chiarisce che non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Quanto invece al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.

 

Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale).

In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare, tramite autocertificazione, di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma.

 

Il documento di prassi, infine, fornisce istruzioni ai sostituti d’imposta che dovranno erogare il bonus, spiegando che l’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro e non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time).

Il sostituto d’imposta dovrà riconoscere l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà, poi, recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

Pubblicata la legge di conversione del Decreto Omnibus

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2024, n. 236, la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico nazionale.

La legge di conversione è entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 9 ottobre 2024.

Il decreto convertito in questione, al Capo I, fornisce disposizioni fiscali:

  • in materia di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (articolo 1);

  • in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (articolo 2);

  • in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti (articolo 2-bis);

  • sul trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono (articolo 2-ter);

  • sull’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (articolo 2-quater);

  • in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche (articolo 3);

  • riguardo al credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 4);

  • di modifica della disciplina in materia di IVA (articolo 5);

  • sulla tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri (articolo 6);

  • di modifica della Legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente (articolo 6-bis);

  • sull’introduzione dell’articolo 174-sexies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (articolo 6- ter).

Il Capo II contiene, invece, disposizioni in materia di proroghe di termini normativi (articoli dal 7 al 7-quater).

 

L’articolo 1, come modificato in sede di conversione, integra le modalità per l’erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di investimenti nella ZES unica; stabilisce una procedura di calcolo dell’ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa prevedendo la possibilità che l’autorizzazione di spesa sia incrementata nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l’anno 2024; dispone che i versamenti all’entrata possano essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate; viene disciplinata l’ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e alle zone assistite della regione Abruzzo con il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 sia inferiore a quello massimo riconoscibile; interviene sulla disciplina del registro per le tecnologie del fotovoltaico prevedendo che, sia gli impianti fotovoltaici, sia le relative celle, debbano essere prodotte negli Stati membri dell’UE.

 

L’articolo 2 eleva da 100.000 a 200.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

A seguire, il nuovo articolo 2-bis prevede, a determinate condizioni, una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024, di importo pari a 100 euro.

 

L’articolo 2-ter, introdotto in sede di conversione, riduce della metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano (comma 1). Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater ovvero che ne decadono (comma 2).

 

L’articolo 2-quater, inserito anch’esso in sede di conversione, consente ai soggetti ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

L’articolo 3, modificato al Senato, chiarisce che, ai fini IVA, fino al 31 dicembre 2024, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021.

Come modificato in fase di conversione, l’articolo 4 ripropone, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, alcune agevolazioni fiscali per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 15 novembre 2024.

 

Il nuovo articolo 6-ter, inoltre, modifica la Legge n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), prevedono per un più efficace contrasto della pirateria online specifici obblighi di segnalazione e di comunicazione per i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione.

 

L’articolo 7, comma 1, stabilisce che il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all’articolo 1, comma 82, della Legge n. 213/2023, è differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest’ultimo termine è differito anch’esso al 30 settembre 2024. Sempre l’articolo 7, al comma 2, proroga i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva sull’adeguamento delle esistenze di bilancio iniziali previsto dall’articolo 1, commi da 78 a 85, della Legge di bilancio 2024. Al comma 3, invece, proroga dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 i termini di versamento dell’imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1°gennaio 2024. Infine, al comma 5 lo stesso articolo 7 consente ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell’albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, di adeguare il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2025 anziché entro il 31 dicembre 2024 previsto dalla normativa previgente.

Modalità di elezione, variazione e revoca del domicilio digitale speciale

Sono state individuate dall’Agenzia delle entrate le modalità di comunicazione, variazione e revoca dei dati relativi al domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notifica degli atti e le comunicazioni della stessa Agenzia e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nonché le modalità con cui confermare o revocare l’indirizzo PEC eventualmente già comunicato per la notificazione degli atti (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 ottobre 2024, n. 379575).

Per domicilio digitale si intende un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

 

L’articolo 1 del D.Lgs. n. 13/2024 ha introdotto nel D.P.R. n. 600/1973, l’articolo 60-ter rubricato “Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale”.

Il quinto comma del suddetto articolo 60-ter prevede, in particolare, che i soggetti di cui all’articolo 6-quater del CAD possano eleggere il domicilio digitale speciale dove ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione.

Contestualmente l’articolo 1 del D.Lgs. n. 13/2024 ha anche modificato l’articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 602/1973, introducendo l’articolo 26-bis nel medesimo decreto, al fine di estendere anche all’agente della riscossione la disciplina relativa all’utilizzo dei domicili digitali per la notifica e comunicazione dei propri atti.

 

Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle entrate ha disposto che il domicilio digitale speciale venga eletto mediante la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia.

L’Agenzia invierà un messaggio contenente un codice di validazione al domicilio digitale speciale indicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’inserimento, poi, di tale codice all’interno dell’area riservata dell’utente porterà alla positiva conclusione della verifica.

Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le variazioni del domicilio digitale speciale registrato. La revoca, invece, dovrà essere comunicata mediante apposita funzionalità.

 

Non è consentita la registrazione, quale domicilio digitale speciale, di un indirizzo PEC già registrato e associato ad altro utente.

 

Possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, di cui all’articolo 6-quater del CAD.

Ciascuno dei suddetti soggetti può eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, compresi quelli a lui destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.

Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all’articolo 6-bis del CAD.

 

Il domicilio digitale speciale sarà utilizzato dall’Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio.

 

Nei casi di elezione di un domicilio digitale speciale presso un indirizzo PEC di cui non si abbia la titolarità, la notifica effettuata presso quell’indirizzo sarà comunque pienamente valida e colui che lo ha eletto non potrà opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni qui indirizzate.