CCNL Riscossione Tributi: stabilito il welfare per il 2024

Definito il valore ponderale del welfare sulla base della fascia di età 

Il 2 ottobre è stato siglato tra Agenzia delle Entrate e le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin il Verbale di Accordo che stabilisce gli importi a titolo di “contributo welfare“, definiti utilizzando gli algoritmi di calcolo (c.d. “simulatore welfare”) già utilizzanti fino al 2023.
Il contributo verrà erogato a tutti i lavoratori interessati che abbiano presentato le istanze relative al 2024 sulla base del requisito, status di figlio “a carico” fino al 25° anno di età, esistente all’atto dell’erogazione.
Di seguito i valori ponderali in funzione della fascia d’età.

Fascia di età Valori ponderali
Da 0 a 5 anni  2.8
Da 6 a 10 anni 1.3
Da 11 a 13 anni 2.0
Da 14 a 18 anni 3.0
Da 19 a 25 anni 5.0

Le Parti hanno, inoltre, preso atto che il montante di premio è stato decurtato delle somme corrisposte, in aggiunta a quelle spettanti nel 2024, ai dipendenti che abbiano presentato istanza per i nuovi nati/nuovi ingressi nei nuclei familiari successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle istanze relative al 2023.

Parità di genere: rettifica esonero entro il 15 ottobre

Il termine riguarda i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023 (INPS, comunicato stampa, 2 ottobre 2024).

L’INPS rammenta che i datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella circolare INPS 137/2022.

L’Istituto segnala anche che nel caso in cui il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15 ottobre prossimo, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo
determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. 

I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.

Infine, l’INPS ricorda che, per accedere all’esonero, le aziende devono presentare domanda all’INPS attraverso lo specifico
modulo telematico denominato “PAR_GEN“. 

Ebiart: contributo centri ricreativi estivi richiedibile fino al 31 dicembre 2024

Il contributo spetterà ad un solo genitore per nucleo familiare per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido, che abbia un’età compresa tra i 4 anni e i 14 anni compiuti

L’Ebiart, Ente Bilaterale Artigiano, ha messo a disposizione per i titolari di impresa (e assimilati) e lavoratori dipendenti di aziende aderenti all’Ente, con anzianità contributiva all’atto della presentazione della domanda non inferiore a 12 mesi, un contributo per il sostegno dei costi sostenuti per la frequenza dei propri figli ai centri estivi promossi da enti pubblici o privati (Comune, Enti ecclesiastici, Associazioni, Società sportive, etc.). 
Il contributo spetterà ad un solo genitore per nucleo familiare per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido che, durante il periodo di frequenza, abbia un’età compresa tra i 4 anni e i 14 anni compiuti. Verrà riconosciuto per i soli mesi compresi tra giugno ed agosto 2024, presso strutture con frequenza non inferiore a 2 settimane (10 giorni), per l’intera giornata o parte di essa, sino ad un massimo di 2 mesi (anche non consecutivi). Il contributo è pari a:
50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 400,00 euro lordi (assoggettati a ritenute fiscali);
75% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 800,00 euro lordi (assoggettati a ritenute fiscali), qualora il minore sia in possesso della certificazione dello stato di handicap o dello stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi della Legge n. 104/92);
– “una tantum” di 800,00 euro lordi (assoggettati a ritenute fiscali), nel caso in cui il minore con il riconoscimento della disabilità non frequenti, nei mesi compresi tra giugno ed agosto 2024, alcun centro estivo (o strutture assimilabili).
L’ammissibilità a beneficiare del contributo è subordinata alla presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare che non deve essere superiore a 30.000,00 euro all’anno. La domanda potrà essere presentata dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024, con l’apposito modulo online disponibile sul sito dell’Ente. Alla domanda deve essere necessariamente allegata la seguente documentazione:
– copia ricevuta/e di spesa che ne dimostri la durata e il soggetto frequentante;
– autocertificazione dello Stato di famiglia e carico fiscale;
– in caso di figli adottivi o in affido copia del documento attestante l’adozione o l’affido;
– copia ultima busta paga ricevuta (per i soli lavoratori dipendenti);
– copia modello ISEE in corso di validità;
– per i minori in stato di handicap e disabilità non frequenti sarà necessario allegare anche copia della certificazione di handicap grave in corso di validità rilasciato dall’INPS, ai sensi della L. 104/92;
– per i minori con disabilità non frequenti sarà necessario allegare anche l’autocertificazione sottoscritta da un genitore attestante la non frequenza del proprio figlio a centri estivi. 
Per i soli lavoratori dipendenti, il contributo sarà erogato dall’Ente attraverso l’impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile, assoggettando l’importo alle ritenute fiscali di legge.