CIRL Agricoltura Operai FVG: le OO.SS. annunciano il rinnovo del contratto

Dal punto di vista economico è previsto un aumento salariale del 6,4% 

La scorsa settimana Fai-Cisl, Uila-Uil, Confagricoltura, Coldiretti e Cia del Friuli Venezia Giulia hanno siglato il rinnovo del contratto regionale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, scaduto il 31 dicembre scorso. Il contratto avrà validità per la parte normativa dal 2024 al 2027, mentre per la parte economica per il biennio 2024/2025.
Con il rinnovo in oggetto le Parti Sociali hanno stabilito, con decorrenza 1° settembre 2024, un aumento salariale pari al 6,4%, comportando un incremento medio mensile superiore ai 100,00 euro. Previsto anche l’incremento delle indennità di reperibilità e per il lavoro festivo o notturno del settore agrituristico.
Dal punto di vista normativo si segnala un miglioramento della regolamentazione degli appalti, con il coinvolgimento delle istituzioni per arginare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. Viene favorita la stabilità occupazionale, tramite convenzioni, da stipularsi presso gli Enti Bilaterali Territoriali. Al fine di contrastare e prevenire le molestie sessuali ed il mobbing sono state introdotte attività di promozione e sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, mentre in tema di sicurezza sul lavoro è stata istituita la giornata della sicurezza in agricoltura in cui saranno organizzati, momenti di informazione e confronto. 
Con il rinnovo, affermano le OO.SS., si afferma il valore della contrattazione regionale e delle relazioni sindacali per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, alla luce anche delle specificità settoriali a cui si applica il contratto. 

Ebinter Milano: contributo a sostegno della natalità

Erogati 200,00 euro per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi

Ebinter Milano ha previsto l’erogazione di un contributo, riconosciuto ad un solo genitore per i figli nati, adottati e/o in affido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, dal valore di 200,00 euro a sostegno della natalità.
Potranno beneficiare del suddetto contributo i dipendenti a tempo indeterminato, compresi i lavoratori a tempo determinato e gli apprendisti, che svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza, in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a Ebiter Milano da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.
La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo online, dovrà essere trasmessa entro il 15 novembre 2024 con raccomandata A7R o attraverso la procedura web.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’esito dell’istanza sarà comunicato entro il 24 gennaio 2025 e le erogazioni avverranno fino al raggiungimento della cifra massima deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contratti a termine: le modifiche alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo

Le novità normative costituiscono una parte delle disposizioni per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’UE (D.L. 16 settembre 2024, n. 131).

Tra gli interventi sul versante del lavoro (articoli da 9 a 12) contenuti nel D.L. n. 131/2024 approvato nella seduta del Consiglio dei ministri dello scorso 4 settembre vi sono le modifiche apportate alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo dei contratti a tempo determinato.

In particolare, il decreto in commento interviene sulla norma a seguito della procedura d’infrazione n. 2014/4231, con la quale l’Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.

Per quel che riguarda il settore privato, prima dell’intervento, l’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.

L’articolo 11 del D.L. n. 131/2024 ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”. Inoltre è stato abrogato il terzo comma dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.