CCNL Credito Cooperativo: erogazione del Valore di Produttività aziendale

Entro il mese di settembre, corrisposto il Valore di Produttività Aziendale a titolo di Una Tantum

Con l’Ipotesi di accordo del 9 luglio 2024, le Parti sociali  Federcasse, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca-Uil Credito e Assicurazioni, hanno convenuto di erogare entro il mese di settembre, ai dipendenti del settore che abbia superato il periodo di prova, il Valore di Produttività Aziendale sotto forma di Una Tantum. 
Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di misurazione, detto Valore viene erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a 15 giorni. Nel caso di assenza con diritto alla retribuzione, il Valore di Produttività Aziendale viene corrisposto per intero.
Invece, nell’ipotesi di assenze per malattie (con esclusione della malattia di durata continuativa superiore ai 3 mesi) il Valore di Produttività Aziendale viene ridotto proporzionalmente. Nei casi di assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione, il Valore di Produttività Aziendale viene ridotto proporzionalmente.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, durante l’anno di misurazione il premio viene erogato in proporzione alla minore prestazione effettuata. Detto valore viene altresì erogato al personale, non in servizio nel mese di erogazione, che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione e sia passato alle dipendenze di altra Azienda del Sistema nell’ambito di procedure di mobilità. In tal caso, il Valore di Produttività Aziendale viene erogato in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai 15 giorni. Il Valore di Produttività Aziendale non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR.
Infine, Per le BCC di nuova costituzione, e per quelle interessate da processi di fusione, il Valore di Produttività Aziendale viene determinato per il solo primo triennio dalla costituzione, o dalla fusione, utilizzando parametri specifici, da individuare in sede di contrattazione di secondo livello.

CIPL Agricoltura Operai Mantova: siglato il rinnovo

Dal 1° agosto previsto un aumento del 6,3% per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Mantova 

Il 1° agosto è stato sottoscritto da Confagricoltura Mantova, Federazione Provinciale Coldiretti Mantova, Confederazione Italiana Agricoltori Est – Lombardia e Fai-Cisl Asse del Po, Flai-Cgil Mantova, Uila-Uil Mantova il rinnovo del contratto applicabile agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Mantova. 
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Innanzitutto, dal punto di vista del trattamento economico le parti hanno convenuto di stabilire, dal 1° agosto 2024, l’aumento salariale nella misura del 6,3% e un adeguamento del premio provinciale del 40% con pagamento dal 1°giugno 2025.
Per quanto riguarda, invece, il welfare viene aumentato di 25.000 euro l’importo complessivo e previste prestazioni aggiuntive come l’inserimento di un contributo economico di solidarietà pari al 30% del minimo retributivo per numero 3 mensilità, 200,00 euro per rimborso spese scolastiche, un premio di 1.000 euro per i figli dei dipendenti.
Viene concessa la facoltà di trasformare il rapporto da tempo pieno a part-time per i lavoratori con figli di età inferiore ai 13 anni con disabilità.
Infine, con l’obiettivo di dare maggiori possibilità di assistenza, viene garantita la possibilità di cedere a titolo gratuito le ferie  al dipendente che debba assistere i figli entro 14 anni, il coniuge o convivente con particolari condizioni di salute o gravi patologie.

La rivalutazione degli indennizzi del danno biologico

Gli importi sono stati adeguati alla variazione registrata dall’ISTAT e pari al 5,4% per il 2024 (INAIL, circolare 16 settembre 2024, n. 16).

L’INAIL ha comunicato la rivalutazione degli indennizzi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2024. La variazione segue la registrazione da parte dell’ISTAT di una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2022 e il 2023 – pari al 5,4%. Di conseguenza, con il D.M. n. 119/2024 è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella misura sopra citata.

In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2024, l’incremento viene applicato agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I citati importi saranno corrisposti dall’INAIL con il rateo di rendita del mese di dicembre 2024.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’Istituto comunica che l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2024, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2024, la rivalutazione sarà corrisposta dall’INAIL a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

In caso di accertamento provvisorio dei postumi, con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2024 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione verrà applicata all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2024.

Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del citato D.M. n. 119/2024, saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.