Sanzioni civili per omissione e per evasioni contributive, le indicazioni dell’INAIL

Fornite le istruzioni operative sul nuovo regime che decorre dal 1° settembre 2024 (INAIL, circolare 10 ottobre 2024, n. 31).

L’INAIL, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio derivante dalle modifiche apportate all’articolo 116, commi 8 (omissioni ed evasioni contributive), 10 (oggettive incertezze) e 15 (riduzione delle sanzioni civili) della Legge n. 388/2000 dall’ articolo 30, commi da 1 a 4 del D.L. n. 19/2024, far data dal 1° settembre 2024.

Sanzioni civili per omissioni contributive

Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame, per le omissioni contributive dal 1° settembre 2024 viene applicato il seguente regime:
– se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, è dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;
– negli altri casi, continua a essere dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Sanzioni civili per evasioni contributive

Il regime sanzionatorio per l’evasione contributiva, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 19/2024, continua a comportare l’applicazione di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, con il tetto del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La riforma, inoltre, conferma il regime più favorevole in caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e,
comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia spontanea.
In questa fattispecie continua ad applicarsi, in luogo della sanzione per evasione, la sanzione civile prevista per le omissioni contributive, pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
Il predetto regime favorevole è stato ulteriormente esteso dal decreto-legge in esame che ha introdotto la nuova fattispecie della spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi e premi, a condizione che il
versamento avvenga in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia. 

In questo caso si applica, in luogo della sanzione per evasione, una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
In entrambe le ipotesi di pagamento, entro trenta o novanta giorni, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

Infine, nella circolare in commento, vengono contemplati anche i casi delle sanzioni civili per situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive e delle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze.

CIRL Alimentari Artigianato Marche: siglato il rinnovo contrattuale

Con il rinnovo sono previsti, tra le altre cose, aumenti retributivi e novità normative

In data 3 settembre 2024, la Confartigianato Alimentazione, Cna Agroalimentare, Casartigiani e Claai delle Marche, insieme a Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil delle Marche hanno siglato il rinnovo del contratto collettivo integrativo regionale del settore alimentare e della panificazione artigiano delle Marche. Il contratto decorre dal 1° ottobre 2024 e scade il 30 settembre 2028. Per quanto concerne l’aspetto retributivo, per il settore alimentare e nella fattispecie per le imprese non artigiane fino a 15 dipendenti, le maggiorazioni prevedono aumenti pari agli importi indicati nella tabella seguente. 

Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti

Livello ERP EER in vigore dal 1° ottobre 2024
1 60,20 13,92
2 56,08 12,10
3 51,97 9,98
4 48,07 8,77
5 44,17 7,86
6 40,03 7,27
7 36,37 6,65
8 36,37 6,05

Per le imprese artigiane, settore alimentare e panificazione, viene riconosciuto un incremento della quota di salario quale elemento economico regionale (EER) nella misura dell’1,2%. L’elemento sarà pari a 7,27 euro al mese. Mentre, per l’elemento retributivo pregresso (ERP) viene applicato quanto previsto dall’accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2022 per le aziende del settore. 

Imprese artigiane – Settore alimentare

Livello ERP EER in vigore dal 1° ottobre 2024
1S 64,31 10,44
1 60,20 9,37
2 56,08 8,58
3A 51,97 8,00
3 48,07 7,56
4 44,17 7,27
5 40,03 6,92
6 36,37 6,47

Imprese artigiane – Settore Panificazione

Livello ERP EER in vigore dal 1° ottobre 2024
A1S 29,27 9,10
A1 27,54 8,46
A2 24,10 7,93
A3 20,66 7,27
A4 17,22 6,88
B1 27,11 9,09
B2 22,59 7,46
B3S 19,58 7,27
B3 18,08 7,03
B4 15,06 6,66

Le aziende mettono a disposizione dei singoli lavoratori strumenti di welfare del valore complessivo di 120,00 euro da corrispondere in un’unica soluzione, per quanto riguarda il 2024, nella mensilità di ottobre e a decorrere dal 2025 nella mensilità di luglio di ogni anno. Tra le altre cose, per quel che riguarda la flessibilità dell’orario di lavoro, l’azienda può realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale fino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore nell’anno, recuperabili entro 12 mesi solari dalla data di effettuazione. Infatti, per le prime 32 ore viene riconosciuto un incremento del 10%, dalla 33esima alla 64esima ora del 12% e dalla 65esima alla 96esima del 15%. 

Lavoratori stranieri, pubblicato il decreto in Gazzetta

Dall’11 ottobre è in vigore il nuovo provvedimento su flussi migratori e caporalato (D.L. 11 ottobre 2024, n. 145).  

Il D.L. n. 145/2024 recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed è in vigore dall’11 ottobre scorso.

Il provvedimento impatta sul mondo del lavoro in diversi punti: le modifiche alla disciplina dell’ingresso in Italia di lavoratori
stranieri (articoli da 1 a 4); disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime di caporalato e altre norme di contrasto al lavoro sommerso (articoli da 5 a 10) e le nuove regole in materia di gestione dei flussi migratori e di
protezione internazionale (articoli da 11 a 15). Il D.L. contempla, infine, alcune disposizioni processuali (articoli da 16 a 18).

Le nuove procedure d’ingresso

La disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita con il DPCM del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025 viene integrata da quanto disposto dal nuovo D.L n. 145/2024. I punti più significativi di cambiamento riguardano:

– la precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili. Inoltre, ferme restando le quote di ingresso, nel corso dell’anno verranno ulteriori “click day” per settori specifici;
– l’interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri dell’interno e del lavoro, dell’INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e AGID. L’integrazione dei sistemi informatici consentirà la verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro; 
– l’obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
– l’obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro e la digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione
– l’impossibilità di accedere al sistema per i successivi 3 anni dei datori di lavoro che, per causa a loro imputabile, non provvedano alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che impieghino lavoratori senza contratto;
– un limite massimo al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività; 
– la possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;
– la possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
– il mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi;
– l’introduzione di un canale di ingresso sperimentale per il 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro;
– eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka);
– potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei Ministeri dell’interno e degli esteri.

Il contrasto allo sfruttamento della manodopera

Il D.L. n. 145/2024 interviene anche tra sulla tutela dei lavoratori stranieri vittime di sfruttamento di caporalato e di tratta. Da questi punti vista, viene introdotto uno speciale permesso di soggiorno per casi specifici che è riconosciuto a chi denuncia casi di sfruttamento o collabora attivamente per mettere in evidenza e far giungere a condanna queste situazioni. La durata iniziale del permesso è di 6 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno e fino a copertura delle esigenze di giustizia, quindi prorogabile ulteriormente.

L’ammissione alle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo avviene attraverso programmi individuali e si prevedono le condizioni ostative e le cause che determinano la revoca dell’ammissione alle misure, per esempio per condanna per un delitto non colposo

Viene anche esteso il patrocinio in materia di spese di giustizia a coloro che collaborano all’emersione del suddetto reato e all’individuazione dei responsabili.

Flussi migratori e protezione internazionale

In base al Capo III del provvedimento, i piloti degli aeromobili o droni che partono o atterrano in Italia ed effettuano ricerca finalizzata al soccorso in mare hanno l’obbligo di informare immediatamente di ogni emergenza l’ente dei servizi del traffico aereo competente, il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l’area e i centri di coordinamento degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.

Lo straniero richiedente asilo ha specifici obblighi di collaborazione e cooperazione con le autorità competenti ai fini dell’accertamento della propria età, identità, cittadinanza, nonché dei paesi in cui ha soggiornato e transitato: l’obbligo include gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi in mare. In caso di mancata cooperazione il questore può disporre che gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza procedano all’accesso immediato ai dati identificativi e ai documenti contenuti nei dispositivi elettronici, con divieto di accesso a corrispondenza e comunicazioni. Lo straniero ha diritto di assistere, alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni è trasmesso per la convalida al giudice di pace competente, che si pronuncia entro 48 ore. In caso di mancata o parziale convalida i dati controllati sono inutilizzabili. Analoghi obblighi sono previsti nei confronti dello straniero non immediatamente espulso e trattenuto, richiedente protezione internazionale, in stato di trattenimento durante lo svolgimento della procedura e minore non accompagnato.

Alla procedura in frontiera dei richiedenti protezione internazionale si introduce un’ulteriore ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti di coloro che siano rintracciati a seguito di soccorso in mare nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’UE. Viene previsto, inoltre, che in caso di trattenimento dello straniero per notevole rischio di fuga la questura debba rilasciare un attestato nominativo recante un codice unico di identità, all’esito delle attività di foto segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente.

In caso di allontanamento ingiustificato dello straniero dalle strutture di accoglienza si sostituisce la disciplina vigente con la nuova, relativa al ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.

Alla commissione nazionale per il diritto di asilo, nel rispetto del principio di non respingimento, viene attribuita la competenza anche per la revoca della protezione speciale per il caso di revoca o cessazione dello status di protezione internazionale qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato.

Disposizioni processuali

Il Capo IV del decreto-legge in commento detta disposizioni processuali e, in particolare, introduce il potere di impugnazione dei provvedimenti di trattenimento dello straniero adottati dalle sezioni specializzate innanzi alla Corte d’Appello attraverso lo strumento del reclamo.

Il reclamo è trattato in camera di consiglio ed è definito con decreto entro 60 giorni. 

È ridotto da 14 a 7 giorni il termine per ricorrere al giudice della sezione specializzata contro il provvedimento di trattenimento alla frontiera ai sensi dell’articolo 6 bis del D.L. 142/2015. Il ricorrente può chiedere la sospensione del provvedimento impugnato.

È possibile proporre appello avverso il diniego o la revoca della protezione speciale adottati dalla sezione specializzata.