CCNL Funzioni locali: sottoscritta la sequenza contrattuale per il personale di Agid

Al personale Agid viene estesa l’applicazione del nuovo ordinamento professionale definito per il restante personale del comparto Funzioni centrali

Il 16 luglio 2024 è stata sottoscritta dall’ARAN e dalle Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative la sequenza contrattuale, prevista all’art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali 9 maggio 2022 relativo al triennio 2019-2021. Le disposizioni si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato assunto dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), al quale viene estesa l’applicazione del nuovo ordinamento professionale definito per il restante personale del comparto Funzioni centrali.  
A tal fine, sono state definite specifiche norme di raccordo per consentire il passaggio dal sistema di classificazione presente in AGID ai sensi del CCNL 12 aprile 2011 al nuovo ordinamento professionale. 
L’Aran ha affermato che con l’entrata in vigore della sequenza contrattuale in oggetto anche per l’AGID sarà possibile utilizzare le leve di gestione previste dal nuovo sistema di classificazione quali, ad esempio, lo sviluppo economico del personale che permetterà la valorizzazione dei più meritevoli ed incoraggerà effettivi percorsi di crescita lavorativa, innalzando, in tal modo, la qualità del valore finale creato.
Dal punto di vista economico gli stipendi tabellari del personale AGID appartenente alle aree Operatori, Assistenti e Funzionari, come rideterminati ai sensi dell’art. 47, co. 3 (Incrementi degli stipendi tabellari), del CCNL 9 maggio 2022, sono ulteriormente incrementati per tredici mensilità. Al personale appartenente alla nuova area EP è applicata la disciplina del trattamento economico di cui all’art. 53 (Trattamento economico del personale della nuova area EP) del CCNL 9 maggio 2022. 

Assegno di inclusione: arrivano le indicazioni attuative

Pubblicate le principali indicazioni utili nella gestione delle attività indirizzate ai beneficiari (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 16 luglio 2024, n. 12607).

Il Ministero del lavoro ha fornito alcune indicazioni utili nella gestione delle attività indirizzate ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI), per assicurare una capillare informazione su alcune nuove disposizioni e funzionalità messe a disposizione ai fini dell’attuazione della misura.

Decadenza e sospensione del beneficio

La mancata presentazione alle convocazioni dei servizi sociali, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal beneficio.
Anche in assenza di convocazione i beneficiari sono tenuti a presentarsi spontaneamente ai servizi nei tempi
stabiliti dalla norma: in caso di mancata presentazione agli incontri, che devono tenersi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, ovvero, per le domande ADI pervenute ad INPS entro il 29 febbraio 2024, entro 120 giorni dalla successiva trasmissione dei dati delle domande ai comuni tramite la piattaforma GePI, il beneficio viene sospeso.
A tal proposito si precisa che INPS ha disposto che la sospensione del pagamento avviene dal mese successivo al mese in cui scade il termine per la presentazione. Le registrazioni di avvenuto incontro o presentazione che perverranno a INPS, tramite GePI, entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza saranno rielaborate in tempo utile per le relative disposizioni mensili di pagamento. Quelle che verranno inserite successivamente a questa data, saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo alla data di inserimento. I beneficiari recupereranno la o le mensilità spettanti e non percepite, come arretrato.

Obblighi di monitoraggio

In base agli esiti dell’analisi preliminare da parte dei servizi sociali e alla registrazione in piattaforma GePI delle informazioni relative alla condizione di attivabile al lavoro dei componenti tra i 18 e i 59 anni, con responsabilità genitoriali, viene individuata dall’INPS e rappresentata in piattaforma SIISL e in GePI, per ogni componente il nucleo familiare beneficiario dell’ADI, la tipologia di obblighi nell’ambito del percorso di attivazione lavorativa e di inclusione sociale.
I componenti che risulteranno esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, e che pertanto non saranno tenuti
a sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato con i servizi per il lavoro, hanno comunque l’obbligo di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio.
Dall’obbligo di presentazione sono esclusi i componenti il nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i
componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla
violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.
Tale esclusione non si applica in presenza di minorenni in obbligo scolastico, qualora non siano presenti altri adulti oltre ai soggetti esonerati di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità. In questo caso è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS) e la partecipazione per almeno un componente adulto ai relativi incontri di monitoraggio e di conferma della propria posizione da effettuarsi presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro effettuato.
In caso di nuclei composti esclusivamente da componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e minorenni in obbligo scolastico, è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS), da elaborarsi tenendo conto del percorso di protezione avviato, senza obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni. 

I requisiti

I requisiti di accesso alla domanda devono essere posseduti nel corso di tutto il periodo di erogazione. INPS ogni mese, prima dell’erogazione della mensilità, effettua le verifiche automatiche. In caso di variazioni che comportano la decadenza o in caso di sanzioni, il nucleo decade. L’aggiornamento sulla avvenuta decadenza viene effettuata telematicamente da INPS alla piattaforma SIISL e a GePI. L’aggiornamento delle piattaforme può richiedere qualche giorno. 

Cambi di residenza

L’INPS ha messo a disposizione per i cambi di residenza una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla residenza dichiarati nella domanda (messaggio 2146/2024).
Le applicazioni sono disponibili sul sito istituzionale dell’INPS e sono quelle utilizzate per l’inserimento delle domande e la consultazione degli esiti. 

Istanze di riesame

Dal 29 febbraio 2024 è disponibile nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario. Per le domande ADI poste in evidenza alle sedi per omissioni o difformità della DSU ISEE, gli utenti riceveranno un SMS o una email di notifica dell’evidenza. Le sedi INPS, presa in carico la domanda, contatteranno gli utenti per acquisire eventuale documentazione integrativa o una nuova DSU al fine di sanare l’incongruenza. I richiedenti l’ADI hanno 60 giorni per integrare la documentazione, colmare le omissioni oppure ripresentare una nuova DSU presso la sede. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà respinta.

L’INPS ha anche fornito indicazioni in merito alla gestione delle istanze di riesame. In particolare, per la verifica della condizione di svantaggio è previsto che le istanze di riesame presentate da soggetti, la cui domanda è stata respinta per mancato riscontro positivo della condizione di svantaggio o inserimento nei programmi di cura e assistenza indicati in domanda, devono essere sempre trasmesse alle strutture territoriali dell’INPS.
Nel caso in cui l’esito negativo derivi da un errata indicazione nella domanda dell’amministrazione che ha
rilasciato la certificazione della condizione di svantaggio o dell’inserimento nei relativi programmi, la struttura
territoriale dell’INPS, sulla base delle indicazioni fornite dagli utenti, deve accertare direttamente con le amministrazioni competenti quanto dichiarato nell’istanza di riesame.
A seguito dell’esito positivo della verifica, comunicata formalmente dall’amministrazione competente alla
struttura territoriale dell’Istituto, la stessa può operare con la specifica funzionalità di sblocco, di recente rilascio, che prevede l’inserimento di una motivazione, selezionabile da apposito menu a tendina, in modo che solo per le motivazioni presenti sia possibile operare lo sblocco.

CIPL Edilizia Industria Macerata: stabilito l’EVR

Determinato il valore dell’Elemento variabile della retribuzione nella misura massima del 4%

Il 4 luglio 2024, le Parti Sociali Confindustria Macerata, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, hanno sottoscritto il verbale per la determinazione annuale dell’EVR, per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Macerata, istituito quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore. 
Questo, che non ha incidenza sui singoli istituti retributivi, compreso il trattamento di fine rapporto, viene stabilito nella misura massima del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° marzo 2022, sulla base dei seguenti 4 indicatori, ciascuno con il valore ponderale pari al 25%:
– numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile Macerata;
– monte salari denunciati in Cassa Edile Macerata;
– ore di lavoro denunciate in Cassa Edile Macerata;
– numero delle imprese attive in Cassa Edile Macerata.
Pertanto, con riferimento all’anno 2024, verificato che i 4 parametri risultano positivi, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, le imprese devono corrispondere l’EVR in quote mensili al personale in forza, nella misura del 4%, fatta salva la possibilità per le imprese di applicare l’EVR aziendale. 
L’erogazione viene effettuata sulle ore lavorabili, come le ore di malattia, ferie, permessi, infortuni e maternità.