CCNL Scuola: sottoscritta l’ipotesi di intesa per il personale docente e Ata

Prevista l’estensione di ulteriori deroghe per docenti e personale Ata, novità anche per i DSGA

Il 27 giugno scorso è stata sottoscritta un’ipotesi di intesa che integra e aggiorna quanto disposto all’interno del CCNI 2019-2022 e confermando l’accesso alle operazioni per il personale docente e Ata in possesso dei requisiti specifici per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie. Il delegato del Ministero dell’istruzione e del merito e le OO.SS. Flc-Cgil, Cisl-Fsur, Snals-Confsal, Federazione Gilda-Unams e Anief hanno convenuto su alcuni punti considerati fondamentali come, ad esempio, il superamento dei vincoli di permanenza per i neo assunti e il conferimento degli incarichi per la copertura dei posti liberi o vacanti dei DSGA. 
Per quanto riguarda i docenti, è stato attenuato il blocco legislativo con l’estensione delle deroghe e viene garantita la partecipazione ai lavoratori che rientrano nelle categorie di cui al comma 8 dell’art. 34 del CCNL 2019/2021, come previsto dall’accordo integrativo al CCNI mobilità. Aggiunta anche la deroga che riguarda i docenti assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/2024 dichiarati soprannumerari sul posto di conferma in ruolo, e in seguito trasferiti d’ufficio su un’altra sede della provincia. Sono state aggiunte anche tutele per le lavoratrici vittime di violenza che risultano essere inserite in percorsi di protezione.

Lavoratori distaccati dal Giappone in Italia: rettifica in caso di disoccupazione involontaria

L’INPS, rettificando quanto detto in precedenza, fornisce precisazioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia (INPS, messaggio 2 luglio 2024, n. 2461).

L’INPS, con il messaggio n. 2199/2024, aveva dato istruzioni ai datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori subordinati distaccati in applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile contenute nell’Accordo  sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la Legge n. 97/2015, in vigore dal 1° aprile 2024.

 

In particolare, con riferimento al caso del distacco di lavoratori dal Giappone in Italia, quando in base alle previsioni dell’Accordo gli stessi sono esonerati dalla legislazione italiana per l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e per l’assicurazione contro la disoccupazione (DS), i datori di lavoro devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens – denuncia individuale – il codice Tipo Contribuzione di nuova istituzione “87”, avente il significato di “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art.13 accordo di sicurezza sociale Italia- Giappone)”.

 

L’INPS aveva poi precisato che, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia assicurato nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (“IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia e “JPN/IT/ 101” per coloro che sono distaccati dal Giappone) della norma di riferimento in base alla quale il lavoratore è assicurato anche per il predetto rischio.

 

Tuttavia, l’istituzione previdenziale giapponese ha comunicato all’Istituto che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria è attestata dalla compilazione della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”. Tale sezione è presente soltanto nel certificato di copertura rilasciato dall’Istituzione previdenziale giapponese.

 

Pertanto, a parziale rettifica di quanto comunicato con il predetto messaggio n. 2199/2024, l’INPS chiarisce che per i lavoratori distaccati in Italia, qualora per effetto dell’Accordo gli stessi siano assicurati in Giappone anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza non deve risultare dalla sezione 4, ma dalla della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”, allegato al messaggio in commento.

Assunzioni beneficiari RDC, le indicazioni per l’esonero

Fornite le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi al beneficio contributivo (INPS, circolare 28 giugno 2024, n. 75).

L’INPS ha provveduto a illustrare l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del Reddito di cittadinanza (RDC) e ha, nel contempo, fornito indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.

Bisogna innanzitutto rammentare che la misura è stata varata dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 294, Legge n. 197/2022) che ha previsto per i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, avessero assunto beneficiari del RDC con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il riconoscimento, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

Modalità di esposizione nella sezione <PosContibutiva> Uniemens

Per quel che riguarda gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, la circolare in commento, tra l’altro, riporta le modalità di esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo.

In particolare, nel caso della sezione <PosContibutiva>, in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del Reddito di cittadinanza effettuate nel 2023, i datori di lavoro che intendono fruire della misura, devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Per esporre il beneficio in oggetto dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERCI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG. L’INPS, inoltre, segnala che che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA“. Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese, da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, devono essere successivamente riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice di nuova istituzione “L597”, avente il significato di “Conguaglio esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– con il codice di nuova istituzione “L598”, avente il significato di “Conguaglio arretrati esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

L’INPS rimarca che che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

La sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens

I datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell’esonero in argomento, devono valorizzare, a partire dalla competenza di luglio 2024, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;

–  in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “CL”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente alle competenze pregresse, da gennaio 2023 a giugno 2024, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;

– in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “CK”, che assume il significato di “Recupero arretrati CodAgio “CL” Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione “CK” deve essere essere utilizzato, per conguagliare l’importo dell’esonero spettante rispetto ai periodi pregressi, esclusivamente nella competenza di luglio 2024 inviata entro il terzo periodo di trasmissione 2024 (entro 30 novembre 2024).

Infine, nella circolare in questione sono incluse le modalità di esposizione dei dati anche per quel che riguarda la sezione <ListaPosPA> per i datori di lavoro privati con iscritti alla gestione pubblica.