CCNL Metalmeccanica Industria: nuovo incontro per il rinnovo del contratto 

Tra i temi affrontati, quelli dell’inquadramento professionale, salute e sicurezza sul lavoro

Nella giornata del 27 giugno 2024, si è tenuto il secondo dei quattro incontri calendarizzati sul rinnovo del CCNL che interessa i metalmeccanici Federmeccanica-Assistal. 
Durante il confronto che si è svolto presso la sede di Confindustria a Roma, sono stati toccati i seguenti temi.
Formazione

Secondo la Fiom-Cgil, prendendo atto che, nonostante il diritto soggettivo alla formazione sia stato introdotto con il contratto del 2016, si è registrato un limitato utilizzo di esso, risulta necessario rendere permanente lo strumento di MetApprendo, in grado di erogare servizi e registrare la formazione effettuata dai lavoratori del settore.
Inquadramento professionale

Lo stesso sindacato ha dichiarato di aver richiesto in piattaforma, alle aziende con oltre 150 dipendenti, l’insediamento di un gruppo di lavoro (Rsu-azienda), al fine di definire i profili professionali per le declaratorie del CCNL.
Salute e sicurezza sul lavoro
Riscontrandosi da troppo tempo una situazione inaccettabile con infortuni e morti sul lavoro, è necessaria una maggior prevenzione, rafforzando il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza con più formazione e con progetti di sostenibilità ambientale. 

Esonero contributivo lavoratori autonomi 2021, effettuate le verifiche

In caso di riduzione degli importi già concessi l’esito sarà visibile nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento (INPS, messaggio 27 giugno 2024, n. 2406).

L’INPS ha comunicato di aver effettuato le verifiche relative alla effettiva sussistenza dei requisiti di assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione per i soggetti richiedenti l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni dell’INPS (Gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e Gestione separata) e alle casse previdenziali professionali autonome per il 2021.

Il beneficio in argomento era stato previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis della Legge n. 178/2020.

I precedenti controlli

L’Istituto ha proceduto, in 2 successive fasi, alla verifica centralizzata della sussistenza dei seguenti requisiti per beneficiare della misura:

– iscrizione alla gestione previdenziale;
– assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015;
– titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità (di cui all’articolo 1 della Legge n. 222/1984) o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996) a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

Peraltro, con il messaggio n. 3974/2021, l’INPS aveva reso noto il completamento delle verifiche effettuate, nel corso del 2021, in relazione alla sussistenza dei requisiti relativi all’assenza di contratto di lavoro subordinato o alla titolarità di pensione, e l’avvenuta pubblicazione dei relativi esiti sul Cassetto previdenziale della gestione di riferimento. Era stato altresì precisato, nello stesso messaggio, che i controlli relativi alla effettiva sussistenza dei requisiti di assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione sarebbero stati reiterati al consolidamento dei dati oggetto di verifica.

Le nuove verifiche

Pertanto, l’INPS con il messaggio in argomento ha appunto reso noto di aver effettuati i citati controlli e, quindi, in caso di riduzione degli importi già concessi in seguito alle verifiche rese note con il messaggio n. 3974/2021, l’esito sarà visibile nel Cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa. La differenza contributiva derivante dalla riduzione degli importi in precedenza concessi, deve essere versata con le modalità descritte nello stesso messaggio. Sulle somme in esame saranno applicate le sanzioni civili.

L’Istituto, inoltre, segnala che sono stati completati i controlli relativi ai seguenti requisiti per beneficiare dell’esonero in oggetto:

– risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva, verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
– avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione previdenziale non superiore a 50.000 euro;
– rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (cosiddetto Temporary Framework).

L’esito di tali verifiche sarà sempre visibile nel Cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa.

In caso di esito positivo, per gli importi concessi a titolo di esonero, si procederà con l’aggiornamento della posizione assicurativa UNEX.

Invece, in caso di annullamento totale o parziale dell’esonero, il relativo provvedimento verrà notificato direttamente al contribuente interessato.

Infine, contro gli esiti delle verifiche è possibile proporre istanza di riesame con la funzionalità descritta nel messaggio n. 803/2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame”, accedendo alla medesima sezione del Cassetto previdenziale in cui è stata presentata la domanda di esonero.

Operazione Poseidone: la Corte Costituzionale torna sulle sanzioni civili

L’INPS recepisce la sentenza con cui la Corte Costituzionale ribadisce l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione alla Gestione separata (INPS, messaggio 27 giugno 2024, n. 2403).

La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 55 dell’8 aprile 2024, torna a occuparsi della cosiddetta “Operazione Poseidone” in particolare, delle sanzioni civili.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, ripercorre le più significative pronunce della Corte sull’argomento, ben noto ai lavoratori autonomi.

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha confermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, non solo per “i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche per i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”.

 

Successivamente (sentenza n. 238/2022), la Corte ha precisato che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste sia che la non iscrizione alla cassa professionale sia dovuta alla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l’obbligo di iscriversi, sia che dipenda, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, derivante dall’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, come nel caso specifico di ingegneri e architetti.

 

Infatti, secondo la Corte, la finalità della Gestione separata INPS è quella di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento, ciò in virtù di un principio di “universalizzazione” della tutela previdenziale.

 

Con la sentenza n. 55/2024 la Corte Costituzionale, in continuità con quanto già sancito nella sentenza n. 104/2022 per gli avvocati del libero foro, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.

 

L’INPS, già nella circolare n. 107/2022, aveva recepito l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011.

 

Infine, nel messaggio in commento, l’INPS chiarisce il dies a quo del termine di prescrizione del diritto ai contributi: il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997, e applicabili ratione temporis.