Sanzioni per omissioni e per evasioni contributive: le novità

Fornite indicazioni sulle modificazioni del regime introdotte dall’articolo 30 del D.L. n. 19/2024 a partire dal 1° settembre 2024 (INPS, circolare 4 ottobre 2024, n. 90).

L’articolo 30 del D.L. n. 19/2024 ha modificato, con decorrenza dal 1° settembre 2024, la Legge n. 388/2000, in tema di regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva, in attuazione della linea II della Missione 5, Componente 1 del PNRR. In particolare, rispetto alla misura delle sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva, l’articolo 30 del citato decreto-legge n. 19/2024, ferma la quantificazione ordinaria delle stesse, ha introdotto alcune modifiche sostanziali, prevedendo una loro diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell’adempimento.

Inoltre, all’articolo 30, comma 1, lettera c) viene prevista una specifica disciplina del regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie oggetto di accertamento d’ufficio da parte degli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive (articolo 116, comma 8, lettera b-bis) della Legge n. 388/2000).

Sanzioni civili per omissione contributiva

L’articolo 30, comma 1, lettera a) del D.L. n. 19/2024, ha modificato il regime delle sanzioni civili di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della Legge 388/2000[3], connesso al mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, prevedendo, a chiusura della norma, che qualora il pagamento dei contributi o premi viene effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trovi applicazione.

L’intento del legislatore è stato quello di estendere l’istituto del ravvedimento operoso, già previsto per le ipotesi di evasione contributiva dal medesimo articolo 116, comma 8, lettera b), ultima parte, della Legge n. 388/2000, anche alle ipotesi di omissione contributiva disciplinata dalla citata lettera a) del comma 8, al fine di favorire e accelerare il recupero del credito.

La norma, quindi, ferma restando l’ordinaria misura della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, sino al massimo del 40% dell’importo dovuto, al fine di favorire l’adempimento, ha introdotto una misura agevolativa in base alla quale, se il pagamento avviene, in unica soluzione, entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in modo spontaneo, ossia prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non trova applicazione la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento.

L’INPS evidenzia al riguardo che il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni citati dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta. 

Sanzioni civili per evasione contributiva

In merito alle sanzioni civili applicabili all’evasione contributiva (articolo 116, comma 8, lettera b), Legge n. 388/2000), nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all’obbligo contributivo, la norma prevede, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente, una sanzione pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60% dell’importo dovuto.

Diversamente, la fattispecie del ravvedimento operoso, già disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), seconda parte, della citata Legge n. 388/2000, è stata oggetto di una rimodulazione dei termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta. Infatti, viene confermata la previsione secondo cui, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia e, inoltre, viene introdotta l’ulteriore previsione che, ove il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

Infine, nella circolare in commento vengono anche illustrati i casi relativi alle sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori, alle sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, alle attività di compliance, alle attività di accertamento d’ufficio da parte dell’INPS e le disposizioni comuni.

 

CCNL Farmacie Private: iniziate le trattative per il rinnovo

Presentata la piattaforma sindacale unitaria che interessa gli oltre 60mila dipendenti del settore

Il 3 ottobre 2024 le Parti sociali si sono riunite al tavolo negoziale per il rinnovo del contratto di settore per il triennio 2024/2027.
Le Organizzazioni sindacali, nel presentare la propria piattaforma unitaria, alla luce delle nuove realtà operative, hanno ribadito l’urgenza di fornire strumenti aggiornati ed efficaci per la regolazione dei rapporti di lavoro a seguito della emergenza sanitaria relativa alla pandemia.
Tra i punti cardine della trattativa, vi sono sicuramente:
– l’insufficienza dei salari rispetto alla professionalità richiesta;
– orari di lavoro impegnativi;
– difficoltà nel bilanciare vita professionale e personale;
– l’ingresso di grandi catene di farmacie;
– l’implementazione delle risorse di welfare;
– l’incremento del monte ore Rol al fine di premiare l’anzianità di servizio;
– aumento delle maggiorazioni per i turni notturni, il lavoro domenicale e le festività.
Inoltre, le OO.SS. richiedono anche il rafforzamento della dichiaratoria sulla classificazione del personale, con riferimento all’applicazione del livello Q2, al fine di offrire uno stimolo all’impegno professionale; una integrazione della retribuzione al 100% durante il congedo di maternità e il miglioramento delle indennità oltre all’estensione del periodo di aspettativa.
Sul fronte delle malattie ed infortuni, le sigle sindacali propongono un incremento della integrazione a carico del datore di lavoro, insieme all’ampliamento del periodo di aspettativa non retribuita in caso di malattie gravi. 
Infine, viene sollevata la necessità di apportare modifiche alle condizioni contrattuali relative al part-time, lavoro supplementare e clausole elastiche.
La trattativa proseguirà il 13 novembre e il 4 dicembre. 

CCNL Agenzie marittime ed aeree: siglata l’ipotesi di accordo

Vengono introdotti aumenti retributivi, welfare comprensivo di Una Tantum e disposizioni in materia normativa

Il 13 settembre 2024 Federagenti, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo relativa al CCNL Agenzie marittime ed aree, scaduto il 31 dicembre 2023. All’interno del documento vengono introdotte novità sia dal punto di vista economico che normativo.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, le Parti concordano un aumento retributivo riferito al 4° livello pari a 200,00 euro da erogare in 4 tranches:
– 75,00 euro dal 1° settembre 2024;
45,00 euro dal 1° settembre 2025;
40,00 euro dal 1° gennaio 2026;
40,00 euro dal 1° settembre 2026
Inoltre, viene stabilita l’erogazione del welfare pari a 300,00 euro, complessivi di Una Tantum, da erogarsi in 2 tranches:
150,00 euro dal 1° gennaio 2025;
150,00 euro dal 1° gennaio 2026
L’importo di 60,00 euro annui a titolo di welfare, previsto dal precedente rinnovo contrattuale, viene cristallizzato e l’erogazione viene anticipata al 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2025. Per le società che non dispongono di una piattaforma welfare, l’erogazione sarà corrisposta tramite ticket compliments. Inoltre, dal 4° trimestre del 2024 (ottobre-dicembre), l’importo versato alla Cassa mutua aumenta di 5,00 euro mensili. 
Per quanto concerne l’aspetto normativo, le Parti si impegnano, entro il 30 settembre 2024, ad istituire una Commissione bilaterale nazionale paritetica per occuparsi della classificazione del personale, inserendo nuove figure professionali e contratto a tempo determinato, con l’individuazione delle causali che consentono la proroga del contratto fino a 24 mesi. La fine dei lavori della commissione è prevista per il 20 dicembre 2024.
Per i permessi riguardanti la formazione professionale, vengono stabilite ulteriori 20 ore nel corso dell’anno per partecipare ai corsi erogati dall’Ente bilaterale nazionale. I lavoratori dipendenti da aziende non iscritte all’Ente possono utilizzare il monte ore indicato per frequentare corsi di formazione in materie attinenti il proprio ambito professionale. Il costo della formazione è a carico del datore di lavoro fino ad un importo massimo di 500,00 euro. 
Introdotte anche novità per i lavoratori tossicodipendenti, disabili, alcolisti, malati di Aids, affetti da virus HIV e donne vittime di violenza di genere. Introdotti anche una serie di provvedimenti disciplinari e la normativa relativa allo smart working. Viene precisato, inoltre, che l’ipotesi sarà oggetto di consultazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.