Opzione Donna: il riscatto a percentuale dei periodi ante 1996 

Chiarimenti dell’INPS in materia di accesso alla pensione anticipata a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo (INPS, messaggio 6 luglio 2023, n. 2547).

L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’accesso alla pensione anticipata, cosiddetta “Opzione Donna“, per il riscatto a percentuale dei periodi ante 1996 a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, dopo essersi occupato della questione già con il messaggio n. 4560/2021.

All’epoca, l’Istituto aveva in effetti offerto delucidazioni sull’accesso a Opzione Donna in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, D.Lgs. n. 184/1997, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo.

In particolare, è stato disposto, in via eccezionale, che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata a condizione che risultino soddisfatte le condizioni di:

–    perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata cosiddetta Opzione Donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;

–    esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto in data anteriore a quella di pubblicazione del citato messaggio.

Inoltre, è stata subordinata l’applicazione della menzionata previsione di carattere eccezionale all’ulteriore condizione della presentazione della domanda per Opzione Donna entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

La situazione dopo il 31 dicembre 2021

Con il messaggio in commento, l’INPS ha disposto che la previsione di carattere eccezionale, al ricorrere di tutte le condizioni richieste, trova applicazione anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata (Opzione Donna) in data successiva al 31 dicembre 2021.

In sostanza, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto all’Opzione Donna, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda, purché risultino soddisfatte le condizioni relative a:

–   esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto entro il 20 dicembre 2021;

–   perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata Opzione Donna vigenti al 31 dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.

Di conseguenza, le domande per Opzione Donna devono essere esaminate alla luce di queste indicazioni: il che implica che quelle respinte dovranno essere riesaminate, su istanza di parte, sempre che il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato. Anche i ricorsi amministrativi pendenti in materia dovranno essere riesaminati sulla base dei criteri appena citati.

INPGI, entro luglio il pagamento dei contributi minimi

L’Istituto di previdenza dei giornalisti ha indicato nel 31 luglio il termine ultimo per il versamento per il 2023 (INPGI, circolare 27 giugno 2023, n. 4).

L’INPGI ha reso noto che il 31 luglio 2023 scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi
per l’anno in corso. Al versamento del contributo minimo annuale sono tenuti tutti i giornalisti iscritti all’INPGI (ex Gestione separata) che nel corso dell’anno 2023 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.  

Per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a 5 anni, il contributo minimo è ridotto al 50% (articolo 3 del Regolamento INPGI,). A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2023, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2023 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2018.

L’INPGI, inoltre, ricorda che l’articolo 18, comma 11, del D.L. n. 98/2011 prevede che, per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata a una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2023 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario. Peraltro, l’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità
e/o indiretta) e gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili non danno luogo alla riduzione del contributo minimo.  

Gli importi per il 2023

Gli importi dovuti per l’anno 2023 sono i seguenti:

Tipo contributo Contributo
minimo
ordinario
Contributo minimo
ridotto per i giornalisti
con meno di 5 anni di
anzianità professionale
Contributo minimo
ridotto per i giornalisti
titolari di trattamento
pensionistico diretto
Reddito minimo di riferimento 2.361,33 1.180,66 2.361,33
Contributo Soggettivo (12%)  283,36 141,68  141,68
Contributo Integrativo (4%)  94,45 47,23 94,45
Contributo di maternità  24,90 24,90 24,90
Totale contributo minimo
2023 
402,71 213,81 261,03  

In attesa dell’approvazione ministeriale della delibere di determinazione dei suddetti contributi minimi, tali valori sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.

Le modalità di pagamento

Il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) e utilizzando i seguenti codici:

Ente = P
Provincia = (lasciare vuoto)
Codice tributo = G001
Codice identificativo = 22222
Mese = 01
Anno di riferimento = 2023.

Qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare questa forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907. In questo caso è indispensabile che nella causale del versamento sia indicato “AC 2023 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.  

I soggetti che non devono versare

Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2023 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

Invece, i giornalisti iscritti all’INPGI che, alla data del 31 luglio 2023,  non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2023 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività, dal versamento del contributo minimo.  

Questi ultimi soggetti, se interessati a ottenere la copertura contributiva nell’anno 2023, pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali, possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi. Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2023 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2024), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni. 

Lavoratori agricoli, stabilite le retribuzioni 2023 ai fini contributivi

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha determinato i salari medi giornalieri con un apposito decreto direttoriale (D.M. 21 giugno 2023).

Il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che stabilisce le retribuzioni medie giornaliere per il 2023 ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale. I valori in oggetto vengono così determinati ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato, nella tabella allegata al citato decreto.

In particolare, per il calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all’articolo 28, Legge  n. 88/1989 il reddito medio convenzionale giornaliero per l’anno 2022, per ciascuna fascia di reddito agrario (tabella allegata alla Legge n. 233/1990) è determinato nella misura di 61,98 euro.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per il 2023, è parificato a quello determinato, per lo stesso anno, nella già citata tabella allegata al decreto per la categoria dei salariati fissi. Nel caso in cui siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.