Artigiani ed esercenti attività commerciali: i contributi del 2023

L’INPS rende noti gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2023 (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 19).

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2023, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

 

Continuano a trovare applicazione, anche per l’anno 2023, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della Legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

 

In considerazione della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 comunicata dall’ISTAT (+8,1%), per l’anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 17.504,00 euro.

 

L’INPS ricorda che il suddetto valore è stato ottenuto moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2023 (€ 53,95) e aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’articolo 6 della Legge n. 415/1991.

 

Pertanto, le aliquote per il 2023 sul minimale di reddito per gli artigiani risultano pari al 24%  – per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni –  al 23,25% – per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni. Per i commercianti, per le predette categorie di soggetti, le aliquote risultano pari, rispettivamente, al 24,48% e al 23,73%

In conseguenza di quanto sopra, il contributo IVS calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

   Artigiani  Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità) € 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità) € 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)

Per quanto riguarda il contributo per l’anno 2023 sul reddito eccedente il minimale, esso è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il minimale di € 17.504,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 52.190,00.

 

Le aliquote contributive, pertanto, sono riportate nella sottostante tabella.

   Scaglione di reddito Artigiani  Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a € 52.190,00 24%  24,48%
superiore a € 52.190,00 25%  25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni  fino a € 52.190,00 23,25% 23,73%
superiore a € 52.190,00 24,25%  24,73%

La Legge n. 233/1990, all’art. 1, co. 4, stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2023 pari a € 52.190,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l’anno 2023, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 86.983,00 (€ 52.190,00 più € 34.793,00).

 

L’INPS precisa che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2023, a € 113.520,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

 

La circolare in oggetto riepiloga, infine, i termini di versamento dei contributi che sono i seguenti:

 

– 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

– entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.

 

Il versamento deve avvenire mediante i modelli di pagamento unificato F24.

 

Gli interessati possono consultare i dati e gli importi utili relativi alla contribuzione dovuta nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”.

 

 

 

 

Aggiornati i coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul sito istituzionale l’apposito decreto direttoriale, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 13 dicembre 2022).

L’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica decorrerà dal 1° gennaio 2023. Lo stabilisce il Decreto Direttoriale del 1° dicembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento aggiorna la Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.

 

Tabella

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

 

Età Divisori Valori
57 23,419 4,270%
58 22,829 4,378%
59 22,256 4,493%
60 21,669 4,615%
61 21,079 4,744%
62 20,485 4,882%
63 19,888 5,028%
64 19,289 5,184%
65 18,686 5,352%
66 18,079 5,531%
67 17,472 5,723%
68 16,861 5,931%
69 16,251 6,154%
70 15,637 6,395%
71 15,025 6,655%
tasso di sconto = 1,5%

Secondo il sistema di calcolo contributivo introdotto con la Legge n. 335/1995, l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della citata Legge.

Infortuni giornalisti: indicazioni sulla gestione e la riscossione dei contributi nel periodo transitorio

L’INAIL fornisce le istruzioni operative per la gestione degli infortuni occorsi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023 (INAIL, circolare 5 dicembre 2022, n. 44).

A seguito del trasferimento all’INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’INPGI in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti del settore del giornalismo, è previsto un periodo transitorio, che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, durante il quale l’assicurazione infortuni è attribuita all’INAIL, con applicazione, tuttavia, della normativa regolamentare dell’INPGI in vigore al 30 giugno 2022.

 

Gli infortuni che si verificheranno dal 1° gennaio 2024 e le malattie professionali che saranno denunciate dalla medesima data rientreranno nel regime assicurativo ordinario previsto per i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e al D.Lgs. n.38/2000.

 

Per gli infortuni occorsi nel suddetto periodo transitorio, pertanto, gli assicurati devono presentare le denunce di infortunio all’INAIL attraverso l’apposita modulistica, analoga a quella già in uso all’INPGI. I moduli sono reperibili nel sito istituzionale nella sezione Moduli e modelli – Prestazioni – Prestazioni economiche – Infortuni giornalisti dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

 

Le denunce devono essere presentate, a mezzo PEC, entro e non oltre 2 anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, allegando un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente, nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento stesso.

 

La circolare in oggetto, inoltre, si occupa della riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro per l’assicurazione infortuni delle suddette categorie di soggetti che, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 109, della Legge n. 234/2021, è attribuita alla competenza dell’INAIL relativamente al medesimo arco temporale di cui sopra detto.

 

Il pagamento dei contributi deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24, compilando la SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI – INAIL e non deve più essere utilizzato il modello F24 accise. Il versamento dei contributi riferiti ai periodi di paga da luglio 2022 a novembre 2022 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2022, unitamente alla presentazione con modalità telematica delle relative denunce mensili. In relazione ai predetti adempimenti posti a carico dei datori di lavoro a seguito del trasferimento all’INAIL della competenza dell’assicurazione infortuni, si considerano, comunque, nei termini, i pagamenti e le denunce effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

 

Al fine di mantenere separati l’accertamento e la riscossione dei contributi relativi al periodo in argomento si è reso necessario creare appositi codici ditta abbinati al codice fiscale del datore di lavoro, tenuto a presentare le denunce mensili e a pagare i contributi. Per poter effettuare l’invio delle denunce contributive mensili e versare i relativi contributi, sulla base dei dati comunicati dall’INPGI al 30 giugno 2022, l’INAIL ha dunque assegnato a ciascun datore di lavoro, un codice ditta, un contro codice e un codice PIN: tali codici sono in corso di comunicazione ai datori di lavoro a mezzo posta elettronica certificata.