Invalidità civile: sospensione per assenza a visita

L’Inps rende noto il rilascio, nella procedura “Accertamenti Ispettorato Tecnico Medico Legale”, della funzionalità per la gestione automatizzata dei soggetti convocati a visita che risultino assenti (Messaggio 8 novembre 2022, n. 4029).

 

Qualora il soggetto regolarmente convocato a visita di verifica straordinaria ITML non si presenti, è prevista la possibilità di inserire manualmente, a cura dell’operatore sanitario o del medico, la sospensione per assenza a visita.
Nei casi in cui non venga inserita l’assenza a visita e non sia presente a sistema il verbale di visita, l’assenza sarà comunque registrata automaticamente allo scadere del terzo giorno dalla data di convocazione.
La registrazione dell’assenza a visita in procedura determina l’immediata e automatica temporanea sospensione della prestazione sul “Data Base Pensioni”.
Successivamente l’interessato riceve una comunicazione, generata in procedura ITML, con l’avviso dell’avvenuta sospensione e con l’invito a presentare, entro 90 giorni, idonea giustificazione dell’assenza.
Nell’ipotesi in cui le argomentazioni prodotte siano ritenute idonee a giustificare l’assenza, riprende l’iter di verifica con la comunicazione di una nuova data di visita medica.
Diversamente, qualora il soggetto non produca nessuna giustificazione ovvero la stessa non sia valutata idonea, allo scadere dei termini previsti si provvede alla revoca definitiva del beneficio economico dalla data di sospensione.
 

La trattenuta del contributo di solidarietà decisa autonomamente dalla Cassa di previdenza è illegittima

Esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza del 25 ottobre 2022, n. 31527.

La Corte di appello condannava la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire ad un commercialista in quiescenza il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione e non prescritta l’azione di restituzione soggetta al termine decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili.

La Cassa ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando, tra i motivi, la non conformità a diritto della pronuncia resa dai giudici di merito in punto di prescrizione del diritto azionato dall’assicurato, ritenuta, in particolare, erronea l’applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale.

Le doglianze della Cassa sono state ritenute infondate dalla Suprema Corte che ha, in primo luogo, ribadito che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore.

In materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati, come evidenziato dal Collegio, la prescrizione quinquennale richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato; pertanto, quando vi sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale.
Se il pensionato, come nel caso sottoposto ad esame, è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l’applicazione del medesimo, la differenza tra l’importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi pagabile e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria ex art. 2946 cod.civ..

Rendita vitalizia: non necessaria la previa domanda amministrativa

La domanda volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, I. n. 1338/1962 può essere proposta in giudizio senza la necessità della previa proposizione della domanda amministrativa. Tanto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 24 ottobre 2022, n. 31337.

È stato accolto dalla Corte di Cassazione il ricorso proposto avverso la sentenza d’appello che aveva dichiarato improponibile la domanda di un lavoratore volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, I. n. 1338/1962 che lo stesso assumeva spettargli al fine della ricostituzione del trattamento pensionistico.

I giudici di merito, in particolare, avevano ritenuto che la mancata preventiva presentazione di domanda amministrativa determinasse la radicale improponibilità della domanda giudiziale volta alla costituzione della rendita.

Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, deducendo che la controversia non rientrasse tra quelle previdenziali e assistenziali, che richiedono, quale indefettibile presupposto per la proposizione in giudizio, la previa presentazione di domanda amministrativa.

La Cassazione, ritenuta fondata la doglianza del lavoratore, ha precisato che la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, I. n. 1338/1962 non costituisce in alcun modo una prestazione previdenziale, rappresentando piuttosto un modo per rimediare all’inadempimento datoriale dell’obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore: essa non concerne, dunque, una prestazione pensionistica, ma consiste piuttosto in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all’omesso versamento dei contributi dovuti, con natura e carattere risarcitorio del danno, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione.

Inquadrata in tali termini l’azione proposta dal lavoratore nel caso in esame, i Giudici di legittimità hanno censurato la sentenza impugnata, ribadendo che il principio della necessità della previa proposizione della domanda amministrativa è, invero, principio applicabile nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali e non può, invece, essere invocato quando, come nel caso in questione, nessuna prestazione previdenziale venga in rilievo.