Contributi integrativi versati alla Cassa Forense: escluso l’obbligo di restituzione

Nei casi in cui il professionista abbia diritto alla restituzione dei contributi versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, in ragione dell’inefficacia ai fini pensionistici degli anni cui essi si riferiscono, l’obbligo di rimborso concerne i soli contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, tenuto conto della funzione solidaristica degli stessi. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza dell’11 ottobre 2022, n. 29641.

La Corte d’appello territoriale condannava la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a restituire ad un avvocato i contributi integrativi dichiarati dalla Cassa stessa inefficaci ai fini pensionistici a causa del contemporaneo svolgimento da parte del professionista di attività incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato.

Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che l’obbligo di restituzione dei contributi integrativi potesse farsi discendere dagli artt. 22, I. n. 576/1980, e dall’art. 4 del Regolamento generale della Cassa, assimilando, altresì, la fattispecie di causa a quelle in cui la restituzione dei contributi consegua ad un provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati disposto dal competente Consiglio dell’Ordine.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e deciso nel merito la causa con il rigetto della domanda proposta dall’avvocato sulla base del principio di diritto, disatteso dai giudici del gravame, secondo cui in tutti i casi in cui il professionista abbia diritto alla restituzione dei contributi versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense in ragione dell’inefficacia ai fini pensionistici dell’anno o degli anni cui essi si riferiscono, l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi.

Assegno sociale: il diritto spetta anche in caso di rinuncia al mantenimento

L’assegno sociale spetta anche al richiedente che abbia rinunciato all’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato, non essendo richiesto che lo stato di bisogno sia anche incolpevole. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 ottobre 2022, n. 29109.

La Corte d’appello di Trento respingeva il gravame avente ad oggetto il riconoscimento dell’assegno sociale, rilevando che l’interessata aveva rinunciato all’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato e quindi non versava in stato di bisogno; la stessa Corte accoglieva, inoltre, la pretesa dell’INPS, volta ad ottenere la restituzione delle somme percepite fino al provvedimento di revoca assunto in autotutela.

La donna ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, censurando la stessa per l’ erronea interpretazione dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno sociale, con particolare riferimento allo stato di bisogno.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ribadendo i principi espressi in recenti pronunce rese in fattispecie analoghe.

In particolare, i Giudici di legittimità hanno ricordato che la disciplina normativa di riferimento non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell’accesso al diritto, né ai fini della misura dell’assegno sociale. La legge, difatti, prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, che, per essere normativamente rilevante, non deve essere anche incolpevole: la condizione legittimante per l’accesso alla prestazione assistenziale rileva, difatti, nella sua mera oggettività.
Il Collegio non ha, inoltre, mancato di rilevare che l’assegno sociale è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti: ne deriva che all’assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell’assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito.
Ciò posto, la Corte ha ritenuto non conforme ai principi di diritto espressi la sentenza impugnata, avendo la stessa errato nel rigettare la richiesta sul rilievo che la rinuncia all’assegno di mantenimento possa equivalere ad ammissione dell’insussistenza dello stato di bisogno o comunque valga ad escludere la configurabilità di tale requisito.

Allegazione documentazione sanitaria: estensione a patronati e medici certificatori

In materia di invalidità civile, l’Inps abilita patronati e medici certificatori alla allegazione della documentazione sanitaria per la definizione agli atti delle domande di invalidità civile (Comunicato 4 ottobre 2022).

A decorrere dal 1° ottobre scorso, l’Istituto ha esteso agli Istituti di patronato e ai medici certificatori la possibilità, già fornita all’utente interessato, di allegare la documentazione sanitaria per l’accertamento medico legale e la definizione agli atti delle domande di prima istanza nelle regioni in convenzione o revisione di invalidità civile.
Gli operatori degli Istituti di Patronato e i medici certificatori, che forniscono assistenza al cittadino, possono accedere all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’Inps, autenticandosi con le proprie credenziali di identità digitale.
I medesimi Istituti di Patronato, per mezzo di un operatore abilitato, potranno inoltrare la necessaria documentazione su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti.
Successivamente alla trasmissione, il documento è reso disponibile alla commissione medica Inps, che può consultarlo e pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti (senza convocare il cittadino a visita medico-legale), che viene trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.
Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, il cittadino viene convocato a visita diretta.