INPS: domande entro il 1° maggio per i lavori particolarmente faticosi e pesanti

Si forniscono indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2022, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2023.

I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usurant, i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico laddove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.
I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6.
I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
La domanda di accesso al beneficio deve essere presentata entro il 1° maggio 2022 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (Messaggio Inps 16 marzo 2022, n. 1201).

Tutela assicurativa per i lavoratori autonomi dello spettacolo: istruzioni

25 febb 2022 L’Inail fornisce indicazioni operative per l’estensione dell’assicurazione pubblica e obbligatoria gestita dall’Inail ai lavoratori autonomi dello spettacolo, finora esclusi dalla tutela.

Dal 1° gennaio 2022, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. In particolare, per l’individuazione dei nuovi soggetti assicurati dal 1° gennaio 2022 occorre fare riferimento alle categorie dei lavoratori indicate attualmente ai gruppi A e B del DM 15 marzo 2005.
Ai fini assicurativi, dalla stessa data, per le attività prestate dai lavoratori interessati vige una presunzione legale di pericolosità.
L’obbligo assicurativo si estende alle prestazioni rese dai medesimi lavoratori per le attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate e per le attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa alle esibizioni musicali dal vivo, in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria a una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda.

A ronte dell’indicazione nella denuncia di iscrizione della data del 1° gennaio 2022 come data di inizio dell’attività, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste. In applicazione dei criteri ordinari, il premio anticipato dovuto per il 2022 sarà richiesto dall’Inail con il certificato di assicurazione che sarà emesso dalla Sede Inail competente in base alla sede legale del soggetto assicurante, dopo aver effettuato la classificazione tariffaria.
I soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, presentano la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023. A fronte dell’indicazione nella denuncia di variazione della data del 1° gennaio 2022 come data di decorrenza del rischio, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste.
I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati (soci lavoratori, ecc.) assicurati alla medesima voce di tariffa.
Per effetto dell’estensione della copertura assicurativa, i lavoratori autonomi dello spettacolo in caso di infortunio o di malattia professionale hanno diritto alle medesime prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie (tra cui le cure integrative riabilitative, l’assistenza protesica, gli interventi di sostegno per il reinserimento lavorativo e nella vita di relazione) e integrative previste per tutti gli altri lavoratori assicurati all’Inail.

 

Pensione di reversibilità e requisito della vivenza a carico: la pronuncia della Cassazione

18 febb 2022 In caso di morte del pensionato, il figlio superstite inabile ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se era a carico del genitore al momento del suo decesso. A tal fine, se il requisito della “vivenza a carico” non si identifica con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del figlio, quest’ultimo dovrà dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al suo mantenimento.

Nel caso di specie la Corte d’Appello territoriale, rigettando l’appello proposto dal figlio disabile, ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto infondata la domanda dello stesso volta ad ottenere la condanna dell’INPS alla corresponsione in proprio favore, della pensione della madre.
La Corte, in particolare, ha condiviso la decisione del Tribunale che aveva ritenuto non dimostrato, da parte del figlio, il requisito della “vivenza a carico” che, unitamente a quello medico legale, costituisce presupposto indefettibile per la concessione del beneficio richiesto. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il figlio, sulla base di diversi motivi, contestando l’accertamento operato dalla Corte territoriale sulla ritenuta insussistenza del requisito della vivenza a carico.

La Corte di Cassazione, facendo proprie le argomentazioni sostenute dalla Corte d’Appello, ha ritenuto i motivi di ricorso  infondati, ribadendo il consolidato principio secondo cui, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va valutato rigorosamente, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.
Nel caso in questione il requisito della vivenza a carico non è stato oggetto di alcuna allegazione.

Conseguentemente La Corte di Cassazione,  rilevando che il figlio non ha provveduto a fornire la dimostrazione richiesta, ha respinto il ricorso.