Pensione anticipata, implementato il sistema di gestione delle domande telematiche

Ora è possibile inoltrare le istanze per Quota 103 e per Opzione Donna (INPS, messaggio 1 febbraio 2024, n. 454).

L’INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire sia la presentazione dell’istanza di Pensione anticipata flessibile, cosiddetta Quota 103, (articolo 1, commi 139 e 140, Legge 30 dicembre 2023, n. 213), sia l’istanza di pensione anticipata Opzione donna (articolo 1, comma 138, Legge n. 213/2023), oltre che l’inserimento, da parte delle lavoratrici interessate, del numero dei figli in fase di invio dell’istanza di pensione anticipata (articolo 24, comma 11, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, sulla base delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettera b) della Legge n. 213/2023).

Le modalità

In particolare, la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile è individuata dal seguente nuovo prodotto: “Pensione Anticipata Flessibile legge di bilancio 2024”; Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia; Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata; Tipo: Requisito anticipata flessibile L. di bilancio 2024.

La presentazione dell’istanza di pensione anticipata opzione donna è individuata dal seguente prodotto:  “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023/2024”; Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia; Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata; Tipo: Opzione donna legge di bilancio 2023/2024.

Infine, l’INPS ricorda che le istanze sopra citate possono essere presentate attraverso i seguenti canali: direttamente dal sito istituzionale, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”; oppure utilizzando i servizi offerti dagli istituti di patronato riconosciuti dalla legge; o anche
chiamando il Contact Center Integrato.

 

 

La ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti

Illustrati i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del 2024 (INPS, 23 gennaio 2024, n. 17).

L’INPS ha fornito le indicazioni per i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione per i liberi professionisti, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2024, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 della Legge n. 45/1990. I piani in questione, infatti, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla circolare in commento.

In particolare, ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2024, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare INPS n. 15/2023 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2023, pari al +5,4%.

Pertanto, con la circolare in oggetto, l’Istituto ha comunicato le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato n. 1), la tabella I/2024 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 5,4% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e la tabella II/2024 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo del 5,4% (Allegato n. 3).

I criteri di rivalutazione delle pensioni per il 2024

Illustrati i principi e le modalità applicative del rinnovo dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti per il nuovo anno (INPS, circolare del 2 gennaio 2024, n. 1).

L’INPS ha comunicato di aver concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2024. Le lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni. 

In base all’articolo 2 del decreto interministeriale del 20 novembre 2023, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Invece, in base all’articolo 1 del medesimo decreto interministeriale, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è stata determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, i valori per i due anni citati sono esposti nelle tabelle seguenti incluse nella circolare in commento:

Decorrenza Trattamenti minimi

pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi
1° gennaio 2023 567,94 euro 323,75 euro
IMPORTI ANNUI 7.383,22 euro 4.208,75 euro
Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi Assegni vitalizi
1° gennaio 2024 598,61 euro 341,24 euro
IMPORTI ANNUI 7.781,93 euro 4.436,12 euro

L’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023 e quello provvisorio per l’anno 2024 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale che vengono descritte nella circolare INPS in argomento.

Le modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per il 2024 

L’INPS poi ricorda che la Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 135, Legge n. 213/2023) ha stabilito che nel 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1 della Legge n. 448/1998 è riconosciuta:

– per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;

– per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

– nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS;

– nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS;

– nella misura del 22% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Nella circolare in questione, infine, l’INPS riporta tra l’altro anche l’incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS stabilito dall’articolo 1, comma 310 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024. Si tratta di un incremento di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.