Ultime News

Cadiprof: rimborso spese frequenza asilo nido

Prevista la copertura delle spese nella misura del 20%

Cadiprof rimborsa il 20% delle spese sostenute dagli iscritti per la frequenza dei propri figli, di età inferiore ai 3 anni, all’Asilo nido, nella misura massima di rimborso di 600,00 euro per anno scolastico e di 800,00 euro nel caso di figli portatori di handicap ai sensi della L. 104/92. La garanzia opera per un massimo di due annualità scolastiche (settembre-agosto).
Il rimborso può essere richiesto dagli iscritti per le spese sostenute durante il periodo di copertura si seguito riportate:
– quota di iscrizione relativa all’anno scolastico (settembre-agosto);
– retta annuale o rette mensili relative all’anno scolastico;
– quote aggiuntive per refezione o attività di supporto.
L’istanza deve essere presentata in unica soluzione per l’intera somma erogabile per annualità scolastica con allegata la seguente documentazione:
– autocertificazione dello stato di famiglia o certificazione anagrafica dell’iscritto dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare ed i rapporti di parentela;
– copia fotostatica delle fatture e/o ricevute fiscalmente valide, bollettini postali, o dichiarazioni rilasciate da asili nido pubblici o privati che evidenzino l’annualità scolastica, l’ammontare della spesa annuale o mensile pagata e intestata al bambino frequentante e/o al dipendente iscritto titolare della spesa;
– copia del verbale rilasciato dalla ASL di appartenenza ai sensi della Legge 104/1992 nel caso di richiesta del contributo maggiorato;
– copia fotostatica dell’ultima busta paga.
Il termine di prescrizione per le richieste di rimborso è di due anni dalla data della spesa. 

Riforma tributaria: pubblicata in G.U. la Legge che proroga il termine di adozione dei testi unici

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024, n. 197, la Legge 8 agosto 2024, n. 122, recante la proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici.

La Legge 8 agosto 2024, n. 122, è composta da due soli articoli.

 

L’articolo 1 reca disposizioni volte a prorogare il termine di adozione dei testi unici previsto dall’articolo 21, comma 1, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale stabilisce la delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge (29 agosto 2023), uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

  • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati;

  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

La disposizione, dunque, proroga il termine di adozione dei sopra citati testi unici dal 29 agosto 2024 al 31 dicembre 2025.

 

A partire dal 13 marzo 2024, sono stati posti in consultazione pubblica, sul sito dell’Agenzia delle entrate, nove testi unici. Fino al 13 maggio 2024, i soggetti interessati hanno avuto la possibilità di inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione.

I citati testi unici concernono:
– Imposte sui redditi;
– IVA;
– Imposta di registro e altri tributi indiretti;
– Tributi erariali minori;
– Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori;
– Adempimenti e accertamento;
– Sanzioni tributarie amministrative e penali;
– Giustizia tributaria;
– Versamenti e riscossione.

L’articolo 2, invece, stabilisce l‘entrata vigore della Legge n. 122/2024 dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il 24 agosto 2024.

CCNL Alimentari Industria: previsti aumenti a settembre

Da settembre stabilita la seconda tranche di aumenti per i lavoratori del settore 

Il Verbale di Accordo del 1° marzo 2024 sottoscritto da Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food, Unionzucchero e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil ha previsto per i lavoratori dell’industria alimentare la seconda tranche di aumenti a decorrere da settembre 2024.
Di seguito i nuovi minimi.

Livello Aumenti dal 1° settembre 2024 Nuovi minimi dal 1° settembre 2024
1S 58,76 euro 2.569,39 euro
1 51,09 euro 2.234,22 euro
2 42,15 euro 1.843,27 euro
3A 37,04 euro 1.619,83 euro
3 33,21 euro 1.452,29 euro
4 30,66 euro 1.340,55 euro
5 28,10 euro 1.228,86 euro
6 25,55 euro 1.117,15 euro

VIAGGIATORI O PIAZZISTI

Livello Aumenti dal 1° settembre 2024 Nuovi minimi dal 1° settembre 2024
I 42,15 euro 1.843,27 euro
II 33,21 euro 1.452,29 euro