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Assicurazione per studenti e personale della scuola: le indicazioni applicative per la proroga 2024-2025

In attuazione dell’articolo 9 del Decreto Omnibus la tutela è stata estesa al nuovo anno scolastico (INAIL, nota n. 8522/2024).

L’articolo 9, comma 1 del D.L. 113/2024 (cosiddetto Decreto Omnibus) ha esteso la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025.

Di conseguenza, l’INAIL ha emanato la nota in argomento con le indicazioni applicative in materia. In particolare, ai fini dell’operatività della tutela assicurativa per l’anno scolastico/accademico 2024/2025, le scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non devono effettuare alcun adempimento.

Invece, per gli studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, la cui assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale, dal 1° luglio 2024 l’importo del premio annuale a persona è aggiornato in 10,40 euro.

A seguito della rivalutazione, l’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2023/2024, risulta uguale a 10,05 euro.

Il premio annuale dovuto per ciascun alunno/studente in sede di regolazione pertanto è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’INAIL entro il 30 novembre, per l’importo di 10,05 euro a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% (articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124). Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.

Inoltre, per i docenti, le scuole e istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell’anno 2024 e di rata 2025 con l’autoliquidazione 2024/2025, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2024, le retribuzioni corrisposte nel 2024 ai lavoratori in questione assicurati alla voce di tariffa 0611. Sulla base delle retribuzioni denunciate per l’anno 2024 sarà versato il premio di rata dell’anno 2025.

 

CCNL Enti Lirici: i sindacati chiedono un incontro

Nei giorni scorsi i sindacati Fistel Cisl, Cgil Slc e Uilcom hanno richiesto un incontro con il Ministro della Cultura al fine di discutere sulla riforma delle Fondazioni Lirico Sinfoniche evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo sulla validazione del CCNL sottoscritto il 30 novembre 2023.

Regime IVA con meccanismo di inversione contabile per le cessioni di gas e di energia 

Con il principio di diritto del 12 agosto 2024, n. 2, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione dell’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

L’articolo 17, sesto comma, lettera d-quater), del decreto IVA prevede, a partire dal 2015, l’applicazione dell’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. ”reverse charge”) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

 

In particolare, l’articolo 7bis, comma 3, del decreto IVA dispone che, le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

  • quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato;

  • quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all’estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.

L’adempimento dell’imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile prorogato fino al 31 dicembre 2026 dalla Direttiva 2022/890/UE, recepita in Italia con il D.L. n. 73/2022 comporta, dunque, che gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

 

Pertanto l’Agenzia delle entrate chiarisce che, laddove per effetto dell’aggiornamento dei prezzi relativi all’energia ceduta si verifichi una variazione in aumento della base imponibile delle cessioni di energia elettrica già effettuate nel periodo ante 2015, i maggiori compensi ricevuti ad integrazione di quelli già percepiti ante 2015 andranno fatturati ordinariamente addebitando l’IVA in rivalsa, in quanto in origine non sono state emesse fatture in regime di inversione contabile.

 

In definitiva, il regime di ”reverse chargenon si applica a note di credito riferite a fatture emesse anteriormente all’entrata in vigore dell’applicazione del regime di inversione contabile.