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Sequestro preventivo e adempimenti fiscali dell’amministratore giudiziale

 

 

Con risoluzione n. 45 del 3 settembre 2024, l’Agenzia delle entrate ripercorre gli obblighi dichiarativi e di versamento cui è tenuto l’amministratore giudiziale nell’ipotesi di sequestro preventivo.

Nell’ipotesi di sequestro preventivo, come è stato già chiarito con precidenti provvedimenti (risoluzione n. 70/E del 29 ottobre 2020, risposte nn. 276 e 496/2021), tornano applicabili le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice leggi antimafia).
Con particolare riferimento al comma 1-bis dell’articolo 104-bis, disp. att. c.p.p., la sua mutata formulazione che non prevede più un rinvio generale alle norme di cui al libro I, titolo III, del codice delle leggi antimafia, bensì alle sole norme che, al loro interno recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni, ha spinto ad interrogarsi sull’attuale applicabilità (o meno) delle disposizioni concernenti gli obblighi fiscali e, nello specifico, quelle concernenti gli obblighi dichiarativi e di versamento del D.Lgs. n. 159/2011 a tutte le forme di sequestro penale.

Secondo l’Agenzia, i predetti obblighi dichiarativi e di versamento – disciplinati, nel contesto del richiamato libro I, titolo III, del codice delle leggi antimafia, dall’articolo 51, D.Lgs. n. 159/2011 – rientrano tra gli obblighi dell’amministratore giudiziario, con la conseguenza che la richiamata disposizione di cui all’articolo 51 deve ritenersi ancora applicabile, in linea con la precedente prassi, a tutte le forme di sequestro penale.

In particolare, con riferimento alla determinazione del reddito dei beni immobili, l’articolo 51 del citato D.Lgs. n. 159/2011, concernente il ”regime fiscale e oneri economici”, prevede che durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono:

– è disposta la ”sospensione del versamento” da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Essendo la sospensione limitata al versamento, ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all’amministratore giudiziario, l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva;

– è disposta l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi;

– ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, è irrilevante il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, anche se locati, qualora sia determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (”Redditi fondiari”) e dell’articolo 70 (”Redditi di natura fondiaria”) del TUIR; non rilevano anche nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo (”Proventi immobiliari”) del TUIR, e quindi, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. Nondimeno lo stesso deve, comunque, essere esposto in dichiarazione dei redditi, al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria la liquidazione dell’imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare.

Sotto il profilo dichiarativo, invece, si ritiene corretto che l’amministratore giudiziario assolva agli obblighi dichiarativi relativi al periodo d’imposta, intestando le dichiarazioni al de cuius con l’indicazione del codice fiscale del defunto, inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario.

Calcolo dei premi assicurativi 2024, la rivalutazione del minimale del massimale di rendita

Aggiornati i limiti di retribuzione imponibile con decorrenza 1° luglio dell’anno in corso (INAIL, circolare 3 settembre 2024, n. 3).

L’INAIL, ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella precedente circolare n. 12/2024. L’Istituto ha effettuato tale operazione sulla base del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 114/2024 che  rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’INAIL nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2024 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 20.258,70 euro e di 37.623,30 euro.

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune delle tipologie di lavoratori interessati riportate nella circolare in commento.

Dirigenti

Dal 1° luglio 2024 la retribuzione convenzionale giornaliera è 125,41 euro, la retribuzione convenzionale mensile è  3.135,28 euro.

Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time la retribuzione convenzionale oraria è 15,68 euro.

Parasubordinati

Per i lavoratori parasubordinati il minimo e massimo mensile sono rispettivamente 1.688,23
euro e 3.135,28 euro

Lavoratori sportivi

A seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, attuati con D.Lgs. n. 36/2021, a decorrere dal 1° luglio 2024, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva per un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo.
La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita.

Dal 1° luglio 2024, per questa categoria, il minimo e massimo annuale corrispondono a  20.258,70 euro e 37.623,30 euro.

Retribuzione di ragguaglio

Infine, in questo caso, la retribuzione convenzionale giornaliera è 67,53 euro, mentre la retribuzione convenzionale mensile è 1.688,23 euro.

CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti Verona: rinnovata la parte economica

Previsti aumenti retributivi e Una Tantum per i lavoratori del settore

In data 8 agosto 2024 è stata rinnovata la parte economia relativa al CIPL degli operai agricoli e florovivaisti di Verona. Tra le novità previste vi sono presenti aumenti retributivi a decorrere dal 1° agosto 2024 con una maggiorazione del 6,5%. Per quel che concerne, invece, gli importi del Salario Variabile detassato, questi sono incrementati del 10%. Infatti, a decorrere da settembre 2024 gli importi del salario variabile sono così determinati nelle misure sotto indicate:
– MOL/VA > 0,30 ≤ 0,40: 220,00 euro;
– MOL/VA > 0.40 ≤ 0,50: 291,50 euro;
– MOL/VA > 0,50: 363,00 euro
Per i lavoratori in forza alla data del 8 agosto 2024 che rientrano in una delle casistiche sotto individuate, viene erogata dai datori di lavoro una somma Una Tantum nelle seguenti modalità:
200,00 euro lordi agli OTI in occasione dell’erogazione della tredicesima 2024 o dei ratei della stessa per cessazione; 
200,00 euro lordi agli OTD che con lo stesso datore di lavoro hanno raggiunto 100 giornate maturate nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 luglio 2024 erogati in occasione della scadenza del contratto ovvero al più tardi con la mensilità di dicembre 2024; 
100,00 euro lordi agli OTD che con lo stesso datore di lavoro hanno raggiunto tra le 52 e le 99 giornate maturate nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 luglio 2024 erogati in occasione della scadenza del contratto ovvero al più tardi con la mensilità di dicembre 2024. 
Gli emolumenti devono essere proporzionalmente ridotti in caso di assenze o aspettative non retribuite, periodi di lavoro a tempo parziale, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro e non sono utili al computo di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR. In alternativa il datore di lavoro può erogare le somme sopra indicate quale premio, in beni o servizi, ai sensi del l’art. 51 terzo comma Tuir.