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Riforma fiscale: il Decreto in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2024, introduce importanti disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Il testo è suddiviso in 19 articoli distribuiti in due Capi:

  • Capo I: Disposizioni in materia di riscossione (articoli 1-10);

  • Capo II: Disposizioni complementari (articoli 11-19).

Si riportano di seguito alcune tra le novità introdotte dal Decreto.

 

L’articolo 1 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate-Riscossione svolga le proprie attività, relativamente alle quote affidatele, assicurando:

– la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;

– il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito;

– la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente;

– la trasmissione telematica all’ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del MEF, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonchè le riscossioni effettuate nel mese precedente.

 

Si introduce (articolo 3) l’istituto del “discarico automatico” delle quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento. 

 

L’articolo 6 prevede, poi, specifiche disposizioni sulla verifica, il controllo e la responsabilità dell’agente della riscossione.

 

In materia di impugnazione, l’articolo 12 del Decreto n. 110/2024 interviene sull’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 chiarendo che “l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto;

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472″.

 

Novità anche in materia di dilazione. Viene, infatti, previsto (articolo 13) che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione possa concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro.

 

Infine, gli ultimi articoli del decreto si soffermano rispettivamente:

– sull’adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell’accertamento;
– sulla riscossione nei confronti dei coobbligati solidali;
– in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo;
– in materia di resa del conto.

CCNL Vigilanza privata: chiesto il confronto sui temi contrattuali

Le OO.SS. hanno chiesto un incontro al ministero per sistemare alcuni punti contrattuali, tra cui l’Una Tantum

Il 31 luglio 2024 si è tenuto l’incontro per discutere di alcuni temi contrattuali inseriti all’interno del CCNL Vigilanza privata e Servizi di sicurezza. In seguito alla sottoscrizione degli accordo del 30 maggio 2023 e del 16 febbraio 2024, e dopo la mancata risposta da parte del governo sul dumping contrattuale, generato dai contratti siglati da Sigle sindacali non comparativamente rappresentative sul piano nazionale e sugli impegni presi lo scorso marzo 2024 dal dicastero, la Uiltucs-Uil, mediante una nota stampa, ha fatto sapere che desiderano inviare un sollecito al ministero del lavoro. 
Inoltre, le Parti hanno richiesto anche che venga ripresa la discussione sull’Una Tantum per la vigilanza privata, dal momento che l’erogazione della seconda tranche dell’emolumento è prevista per settembre 2024. 

Gestione dipendenti pubblici: le prerogative dell’iscritto cessato dal servizio senza diritto a pensione

Forniti chiarimenti per una omogenea applicazione dei criteri in materia di domande di riscatto, ricongiunzione, computo (INPS, messaggio 2 agosto 2024, n. 2802).

L’INPS ha fornito indicazioni relative domande di riscatto, ricongiunzione, computo, ecc., presentate dagli assicurati scritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010.

Infatti, l’articolo 12, comma 12-undecies, del D.L. n. 78/2010 ha abrogato con effetto dal 31 luglio 2010, la Legge 2 aprile n. 322/1958, l’articolo 124 del D.P.R. n. 1092/1973 e l’articolo 40 della Legge n. 1646/1962, che regolavano per gli iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), senza oneri per gli interessati. Per effetto di tale disposizione, dunque, non è più possibile costituire posizioni assicurative nel FPLD in favore di iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione.
Conseguentemente all’abrogazione di questo istituto, l’INPDAP, con la nota operativa n. 56/2010, aveva stabilito che, a decorrere dal 31 luglio 2010, gli “assicurati” cessati senza diritto a pensione e, quindi, non più in servizio, potessero presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc., oltre i termini decadenziali di presentazione delle relative istanze previsti dalle norme di settore.

 

Assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010

In particolare, per gli assicurati alla Gestione separata ai trattamenti dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO ai sensi della Legge n. 322/1958 e dell’articolo 124 del D.P.R. n. 1092/1973.

La costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti effettuata ai sensi delle disposizioni citate, ratione temporis applicabili, è obbligatoria e, a prescindere da una esplicita richiesta dell’interessato, avviene automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro senza il conseguimento del diritto a pensione; è, quindi, un istituto speciale che opera ope legis con carattere prioritario e inderogabile.

A parziale rettifica di quanto stabilito con la circolare n. 120/2013, l’INPS precisa che per quanto riguarda gli iscritti cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO, salvo che l’interessato non intenda attendere – essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta – la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia. La costituzione della posizione assicurativa, mantenendo il suo carattere cogente e prevalente, preclude quindi la facoltà di presentare successive domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo e versamenti volontari. Restano salve le istanze presentate entro i termini indicati nella premessa del messaggio in commento.

L’Istituto precisa inoltre che, ai soggetti cessati prima del 31 luglio 2010, in possesso del requisito contributivo minimo dei 20 anni alla predetta data di cessazione, che non intendano attendere il compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, è data facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di presentare istanza di pensione anticipata mediante il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della Legge n. 228/2012 e successive modificazioni.

Per le Casse come CPDEL, CPS, CPI e CPUG, la costituzione della posizione assicurativa nel Fondo è attivabile solo su richiesta dell’interessato. Agli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso il FPLD dell’AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, oltre i termini decadenziali.

Laddove gli iscritti a queste Casse non presentino la domanda di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della Legge n. 322/1958, la relativa contribuzione, indipendentemente dalla durata del periodo accreditato, concorre alla determinazione del requisito contributivo prescritto per la pensione in cumulo.
Infine, nel messaggio in commento vengono descritti i casi degli assicurati alla CTPS, alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010, la domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 29/1979, la domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della Legge n. 45/1990.

Vengono, inoltre, forniti chiarimenti in merito alla decorrenza della pensione in caso di presentazione di domande di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo da parte dell’assicurato (nota operativa INPDAP n. 56/2010), all’annullamento della costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’AGO e alla competenza in merito all’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO per il personale iscritto alla CTPS.