Ultime News

CIRL Allevatori Piemonte e Liguria: sottoscritto accordo integrativo

Stipulata l’intesa per i dipendenti dell’Associazione regionale allevatori del Piemonte e della Liguria

Nella giornata del 31 luglio 2024 è stata raggiunta l’intesa per la sottoscrizione del Contratto integrativo per i 150 dipendenti del settore, che avrà decorrenza dall’1 gennaio 2024.
Attraverso questo accordo, si intende migliorare il welfare aziendale per tutto il personale, riconoscendo:
– un buono pasto dal valore di 5,25 euro per le prestazioni lavorative superiori alle 4 ore giornaliere;
– un premio di risultato dal valore di 250,00 euro a titolo di Una Tantum per l’anno 2023.
Inoltre, le Parti si impegnano a concordare, entro la fine del 2024, il premio di risultato da erogare per gli anni 2025-2026.
Infine, il contratto è volto a disciplinare attività specifiche dell’Associazione e ad istituire una commissione bilaterale per la verifica dell’attività lavorativa a turni dei tecnici, armonizzare l’attività dei tecnici stessi introducendo un riposo aggiuntivo nel caso in cui ci sia un superamento dell’orario nell’arco delle 24 ore in applicazione all’articolo 7 del D.L. n. 66 del 8/04/2003.

CCNL Pulizie Artigianato (Conflavoro-Confsal): sottoscritto il rinnovo contrattuale

Previste su apprendistato, contratto a termine, indennità e minimi retributivi 

Il 26 luglio 2024 è stato sottoscritto il rinnovo contrattuale del CCNL Pulizie Artigianato da Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal. Tra le novità contrattuali si segnala la nuova formulazione della stagionalità, tramite la previsione di specifiche attività considerate stagionali e le relative mansioni, per la durata massima di 8 mesi nel periodo da marzo a ottobre di ogni anno. Inoltre, è cambiata la disciplina dell’apprendistato professionalizzante per operai ed impiegati, con interventi sulla durata e il trattamento economico per ciascun livello di inquadramento. L’apprendistato può essere instaurato per i livelli dal 2 al 6, e nella fattispecie:
– 5 anni per il 2° livello;
– 4 anni per i livelli 3° e 4°;
– 3 anni per il 5° livello;
– 18 mesi per il 6° livello. 
Inoltre, la durata del periodo di apprendistato per gli impiegati nei livelli 2° e 5° è pari a 30 mesi. 
Cambia anche il contratto a termine con la riformulazione dell’articolo 96 relativo alla proporzione numerica e con l’inserimento delle causali per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi. Dal punto di vista retributivo viene inserito l’articolo 25 ter che istituisce varie tipologie di indennità in virtù delle particolari lavorazioni svolte e sono previsti anche nuovi aumenti contrattuali in due tranches, con la definizione dell’indennità di Quadro pari a 26,00 euro. Di seguito le tabelle retributive con i nuovi aumenti. 

Livello Minimi al 1° agosto 2024 Minimi al 1° dicembre 2024
1° livello 1.752,00 1.769,80
2° livello 1.574,50 1.591,50
3° livello 1.526,00 1.542,50
4° livello 1.467,50 1.485,50
5° livello 1.386,50 1.402,00
6° livello 1.339,50 1.354,50
7° livello 1.286,50 1.302,00

Esonero autocertificato per gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato: modalità di versamento

Il D.M. 11 giugno 2024 abroga e sostituisce il decreto interministeriale del 10 marzo 2016 riguardante le modalità di versamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 68/1999, per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille).

Si rammenta, infatti, che secondo il citato articolo 3, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità nella seguente misura: 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni.

Ai fini della fruizione dell’esonero, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del lavoro, cui si accede tramite SPID/CIE ed ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.

L’autocertificazione deve contenere tutte le provincie coinvolte nell’esonero oggetto. Attraverso l’autocertificazione, il datore di lavoro dichiara la classe occupazionale complessiva di appartenenza, mediante indicazione della base di computo, del numero di lavoratori con disabilità occupati e del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale e, con riferimento a ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall’esonero, dichiara: la base di computo; il numero dei lavoratori con disabilità occupati; il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato; la quota di esonero.

La quota di esonero non può essere superiore: alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta; alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati; al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato.

Ai fini del calcolo del contributo esonerativo e della compilazione del modello di autocertificazione è resa disponibile una procedura telematica assistita per la determinazione della quota di riserva, della base netta, della quota netta, nonché della quota di esonero massima sulla base degli altri dati dichiarati. In assenza di variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dell’esonero effettuando il versamento del contributo per il successivo trimestre. In caso di variazioni della quota di esonero, l’autocertificazione deve essere invece ripresentata, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione. 

L’esonero parziale dall’obbligo di assunzione ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge n. 68 del 1999 è compatibile con l’esonero autocertificato a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori al limite massimo esonerabile.

Ai fini dell’esonero autocertificato, i datori di lavoro versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo nella misura pari ad euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in euro 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero. Il mancato versamento del contributo esonerativo comporta per il datore di lavoro la decadenza dalla possibilità di avvalersi dell’esonero e l’obbligo di presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità

I pagamenti sono effettuati tramite avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica e sono gestiti mediante piattaforma PagoPA.

Il primo versamento deve essere effettuato utilizzando l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione e copre il periodo compreso dalla data dell’esecuzione del pagamento alla fine del trimestre. Anche i versamenti successivi al primo vanno effettuati utilizzando l’avviso di pagamento generato trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l’esonero.

Solo a fronte del riscontro positivo sull’esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l’autocertificazione può essere considerata validamente presentata.

Il decreto in argomento entra in vigore il 1° ottobre 2024. Tutti i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto, già fruivano dell’esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell’istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

La nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l’intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il datore di lavoro di dichiarare, tramite procedura telematica, di non volersi avvalere del regime di continuità con la conseguenza che gli effetti dell’autocertificazione decorreranno dal giorno della presentazione della stessa.