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CCNL Alimentari Artigianato (Conflavoro Confsal): sottoscritto il contratto

Siglato il contratto con decorrenza a far data dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2027

Il 26 luglio 2024, le Parti sociali Conflavoro PMI, Fesica-Confsal e Confsal hanno firmato il contratto per le aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti, che interessa i settori alimentari, pasticcerie, panificazione, vini, pastifici ed affini. 
Dal punto di vista economico, viene stabilita l’erogazione di un importo lordo pari a 50,00 euro per tutti i settori e livelli con la retribuzione del mese di settembre 2024 a titolo di Una Tantum, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (marzo-luglio 2024). Tale importo verrà riproporzionato in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato e in caso di contratto part-time. Inoltre, verrà corrisposto in misura pari al 70% per gli apprendisti.
Vengono definite, per i dipendenti del settore alimentare con imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti, le seguenti indennità:
– disagio per freddo: 6% della paga base oraria ai dipendenti che svolgono attività nelle celle frigorifere nelle quali la temperatura deve essere mantenuta costantemente inferiore a 5°;
– disagio per caldo: 6% della paga base oraria ai lavoratori che svolgono attività in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, è superiore a 38°;
– disagio per umido: 6% della paga base oraria ai lavoratori che svolgono attività in ambienti con tassi di umidità costanti per necessità di servizio, superiori al 95%.
Infine, di seguito si riportano le tabelle con i nuovi minimi retributivi.

Settore Alimentare 

Inquadramento retributivo Nuovi minimi dal 01/04/2024 Nuovi minimi dal 01/01/2025
Primo livello S* € 2.316,50 € 2.368,80
Primo livello € 2.080,00 € 2.126,80
Secondo livello € 1.904,00 € 1.947,00
Terzo livello A € 1.774,30 € 1.814,20
Terzo livello € 1.678,20 € 1.716,10
Quarto livello € 1.610,00 € 1.646,10
Quinto livello € 1.535,60 € 1.570,10
Sesto livello € 1.436,70 € 1.469,05

*In aggiunta indennità di funzione di quadro pari a 36,15€.

Settore Panificazione

Inquadramento retributivo Nuovi minimi dal 01/04/2024 Nuovi minimi dal 01/01/2025 Indennità speciale
A1S € 1.959,30 € 2.005,30 € 94,77
A1 € 1.821,60 € 1.864,30 € 88,06
A2 € 1.706,05 € 1.746,05 € 82,63
A3 € 1.562,20 € 1.598,90 € 75,92
A4 € 1.480,05 € 1.514,75 € 72,05
B1 € 1.918,30 € 1.963,10 € 92,19
B2 € 1.576,10 € 1.613,10 € 76,44
B3S € 1.533,95 € 1.569,80 € 74,87
B3 € 1.483,90 € 1.518,70 € 72,56
B4 € 1.407,30 € 1.440,30 € 68,69

*Indennità da corrispondersi mensilmente per la particolarità dell’attività svolta nelle imprese di panificazione.

Imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti

Inquadramento retributivo Nuovi minimi dal 01/08/2024 Nuovi minimi dal 01/01/2025
Quadri* € 3.276,55 € 3.377,30
Primo livello € 3.276,55 € 3.377,30
Secondo livello € 2.914,70 € 3.002,25
Terzo livello € 2.492,55 € 2.564,80
Quarto livello € 2.251,30 € 2.314,80
Quinto livello € 2.070,35 € 2.127,30
Sesto livello € 1.949,75 € 2.002,30
Settimo livello € 1.829,15 € 1.877,30
Ottavo livello € 1.708,55 € 1.752,35

*In aggiunta indennità di funzione di quadro pari a 100€.

Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione

Inquadramento retributivo Acconto al 01/08/2024 Nuovi minimi dal 01/08/2024
A € 75,45 € 2.058,30
B € 68,95 € 1.881,20
C € 65,00 € 1.774,15
D € 61,35 € 1.674,10
E € 57,55 € 1.569,95

 

Organizzazioni internazionali: cumulo periodi assicurativi anche per la pensione anticipata

Con circolare del 1° agosto 2024, n. 87, l’INPS fornisce indicazioni sulla facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, anche finalizzato alla pensione anticipata.

Con le  circolari INPS n. 71/2017 e n. 50 del 21 aprile 2022 sono state fornite indicazioni operative e attuative della disciplina in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali o prevista dall’articolo 18 della Legge 29 luglio 2015, n. 115.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell’Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell’U.E. e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell’U.E. o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali – secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 18 della Legge n. 115/2015 – è consentito cumulare i periodi assicurativi maturati presso le medesime organizzazioni internazionali con quelli maturati presso una o più delle seguenti gestioni previdenziali: fondo pensioni lavoratori dipendenti; gestioni speciali dei lavoratori autonomi; gestione separata; gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria; regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti.

Secondo il comma 2 del citato articolo, tale cumulo può essere richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di 52 settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.

L’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 69/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 103/2023, entrato in vigore il 14 giugno 2023, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, ha modificato il predetto comma 2, includendo nel novero delle prestazioni conseguibili tramite cumulo la pensione anticipata. Per effetto della modifica introdotta, il cumulo dei periodi assicurativi posseduti presso le organizzazioni internazionali può essere dunque richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, oltre che di quello alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Pertanto, nei confronti di coloro che siano o siano stati iscritti a una o più delle gestioni previdenziali previste dall’articolo 18, comma 1, della Legge n. 115/2015, sopra richiamate, è riconosciuto altresì il diritto alla pensione anticipata a carico, anche pro quota, delle predette gestioni, con il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le stesse gestioni e quelli presso l’organizzazione internazionale. La facoltà di cumulo in esame può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata in base alle disposizioni vigenti, anche in materia di cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi, nella gestione che liquida, anche pro quota, la pensione.

Secondo quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 18 della legge in argomento, i trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. Di conseguenza, la decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organismi internazionali non può comunque essere antecedente al 1° luglio 2023, tenuto conto che il citato decreto-legge n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023. Resta ferma l’applicabilità della disciplina in materia di differimento della decorrenza della pensione anticipata, laddove prevista dalla relativa normativa di riferimento.

CCNL Alimentari Artigianato: nuovi minimi retributivi per i dipendenti da aziende di somministrazione

Con l’accordo le Parti stabiliscono nuovi aumenti retributivi per i lavoratori dell’area alimentazione-panificazione

Il 26 luglio 2024, le Associazioni datoriali Cna-Agroalimentare, Confartigianato-Alimentazione, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo economico per i lavoratori dipendenti da imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione. Le Parti hanno stabilito incrementi retributivi nelle seguenti misure. 

Livello Incrementi agosto 2025 Incrementi agosto 2026
A 45,67 53,81
B 37,81 47,43
C 33,07 43,59
D 28,67 40,00
E 26,00 38,23

Le tabelle retributive comprensive degli importi previsti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, di cui all’accordo del 6 giugno 2024, sono quelli riportati nella tabella sottostante.

Livello Retribuzione tabellare al 1° dicembre 2021 Retribuzione tabellare dal 1° giugno 2024 (comprensiva degli AFAC dell’accordo 6.6.2024) Retribuzione tabellare dal 1° agosto 2025 Retribuzione tabellare dal 1° agosto 2026
A 1.982,79 2.058,20 2.103,87 2.157,68
B 1.812,19 1.881,11 1.918,92 1.966,35
C 1.709,07 1.774,07 1.807,14 1.850,73
D 1.612,69 1.674,02 1.702,69 1.742,69
E 1.512,34 1.569,86 1.595,86 1.634,09

Per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione; mentre, per i lavoratori part-time l’erogazione è riproporzionata. Le Parti hanno fatto sapere che entro gennaio 2027 si incontreranno nuovamente per definire la scala parametrale relative alle tabelle retributive dei lavoratori dipendenti di imprese che somministrano alimenti e pasti per la clientela in attività di ristorazione.