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CCNL Terziario (Sistema Commercio Confsal): sottoscritto accordo di rinnovo

Previsti aumenti retributivi, Una Tantum e modifiche al sistema classificatorio

Il 2 settembre 2024 Sistema Impresa , Aifos e Fesica-Confsal, assistita da Confsal, hanno siglato l’accordo di rinnovo del contratto di settore che decorre dal 1° maggio 2023.
Tra le molteplici novità, le Parti sociali hanno previsto, esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, l’erogazione di un importo forfettario a titolo di “Una Tantum” pari a 350,00 euro sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento, a copertura del periodo di carenza contrattuale.
Tale importo verrà corrisposto mediante 2 tranche uguali nel mese di settembre 2024 e di luglio 2025.

Inoltre, sono state apportate modifiche al sistema classificatorio, eliminando alcuni dei profili professionali precedentemente previsti, introducendone di nuovi ed istituendo ulteriori particolari classificazioni relative a diverse attività di servizi professionali alle imprese.
Si riportano di seguito gli interventi più significativi:
– introduzione dei congedi per le donne vittime di violenza di genere;
– introduzione di causali di assunzione con contratto a tempo determinato;
– modifiche alla disciplina delle clausole elastiche;
– previsione di aumenti retributivi con decorrenza dal 1°aprile 2023.

Nuovi minimi retributivi

 Livello Dal 1.4.2023 Dal 1.4.2024 Dal 1.3.2025 Dal 1.11.2025 Dal 1.11.2026 Dal 1.2.2027
Quadri  2.749,85   2.871,38   2.923,46   2.984,22   3.044,98   3.114,42 
1  2.292,93   2.402,40   2.449,32   2.504,06   2.558,80   2.621,36 
2  2.050,96   2.145,65   2.186,23   2.233,58   2.280,93   2.335,04 
3  1.825,74   1.906,68   1.941,37   1.981,84   2.022,31   2.068,56 
4  1.646,68   1.716,68   1.746,68   1.781,68   1.816,68   1.856,68 
5  1.536,05   1.599,29   1.626,39   1.658,01   1.689,63   1.725,77 
6  1.430,20   1.486,98   1.511,31   1.539,70   1.568,09   1.600,53 
7  1.302,14   1.350,75   1.371,58   1.395,89   1.420,20   1.447,98 
Operatori di vendita 1  1.589,60   1.655,68   1.684,00   1.717,04   1.750,08   1.787,84 
Operatori di vendita 2  1.414,07   1.469,55   1.493,33   1.521,07   1.548,81   1.580,51 

 

Pagamento pensioni all’estero: parte la seconda fase dell’accertamento in vita

Dal 20 settembre 2024 saranno spedite le richieste di attestazione dell’esistenza per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (INPS, messaggio 11 settembre 2024, n. 3006).   

Al via la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2024 e 2025 per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, a esclusione dei Paesi scandinavi e dei Paesi dell’est Europa già interessati dalla prima fase.

Pertanto, a partire dal 20 settembre 2024, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla banca entro il 18 gennaio 2025.     

L’INPS informa che, qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.

L’Istituto evidenzia inoltre che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

Infine, il messaggio in commento include i criteri di esclusione per gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita, le modalità di richiesta delle attestazioni di esistenza in vita e quelle di produzione della prova dell’esistenza in vita (cartacea, via web, riscossione personale presso gli sportelli Western Union), le modalità di richiesta di riemissione delle rate non pagate e il servizio di supporto Citi.

 

Dichiarazione delle cripto–attività possedute e imposta di bollo

Arrivano nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in merito a dubbi sulla dichiarazione delle cripto–attività possedute e sull’applicazione dell’imposta di bollo o dell’imposta di valore (Agenzia delle entrate, risposta 12 settembre 2024, n. 181).

Il comma 126 della Legge di bilancio 2023 ha previsto una nuova categoria di redditi diversi con l’introduzione della lettera csexies) del comma 1 dell’articolo 67, del TUIR, la quale prevede le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

Tali plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette criptoattività sono imponibili come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).

 

Dal 1° gennaio 2023, la compilazione del Quadro RW del modello Redditi deve avere ad oggetto tutte le criptoattività e non solo le criptovalute.

Come precisato nella circolare n. 30/E/2023, il legislatore ha espressamente previsto che le criptoattività devono essere indicate nel Quadro RW del modello Redditi e che tale adempimento ricorre anche per i medesimi soggetti che, pur non essendo possessori diretti delle criptoattività, sono titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. 

 

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, i commi 144 e 145 dell’articolo 1, della Legge n. 197/2022, hanno modificato il comma 2ter e la nota 3ter dell’articolo 13, Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972. In particolare, il citato comma 2ter prevede l’applicazione dell’imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore anche per le comunicazioni periodiche relative alle criptoattività e la nota 3ter che la comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.

L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

 

Al riguardo, sempre la circolare n. 30/E/2023 ha precisato che alla stregua di quanto già stabilito in materia di imposta di bollo per le comunicazioni riferibili ai prodotti finanziari, pertanto, anche la comunicazione relativa ai rapporti aventi ad oggetto criptoattività si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione e, quindi, anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto in relazione alle criptoattività detenute dalla clientela alla redazione e all’invio di comunicazioni.

In tal caso, l’imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta, anche in questo caso, è l’anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno l’imposta, comunque, è rapportata al periodo rendicontato.

 

I soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta sono quelli che a qualsiasi titolo esercitano sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa.

Inoltre, sono da ricomprendersi tra i soggetti tenuti ad applicare l’imposta i prestatori di servizi che rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio e che sono altresì tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle criptoattività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.

 

Nel caso di specie, dunque, l’Istante afferma di detenere criptoattività presso un ”prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel registro tenuto dall’OAM, il quale ha applicato l’imposta di bollo e, pertanto, secondo la risposta dell’Agenzia, il contribuente non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle criptoattività. Inoltre, l’Istante è tenuto alla compilazione del Quadro RW, ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, in quanto non rientra tra le fattispecie di esonero di cui al comma 3 dell’articolo 4 del D.L. n. 167/1990. Infine, sempre ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, non si deve tener conto dell’importo in euro temporaneamente presente nella posizione dell’Istante, in quanto lo stesso non rappresenta un prodotto finanziario.