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CCNL Enel: sottoscritti accordi sulla classificazione del personale

Stabiliti dall’organismo bilaterale per la formazione nuovi profili professionali

In data 11 settembre 2024, Elettricità Futura, Utilitalia, Enel, Gse, Sogin, Terna, Energia Libera e le OO.SS. Filctem, Flaei e Uiltec hanno sottoscritto due verbali di accordo in merito alla nuova classificazione del personale.
Nel primo verbale si evidenzia l’importanza assunta dall’organismo bilaterale per la formazione del settore elettrico (Obf), formatosi in relazione a quanto espresso all’art. 36 del CCNL 18 luglio 2022, e del nuovo ruolo che giocano le politiche attive. Peraltro, la formazione è un tema centrale all’interno del rinnovo contrattuale 2022-2024. Infatti, i filoni di cui si occupa l’organismo sono: 
– occupabilità e competenze;
– orientamento in ingresso. 
Il secondo verbale stabilisce la nuova classificazione del personale, indicando 3 livelli di cui uno rappresentativo di una dotazione di competenze di base; un secondo di una condizione intermedia e un terzo di una condizione alta, sulla base di quello che è il bagaglio professionale. Per i profili più strutturati, viene riconosciuto un livello a fronte dell’accertata e piena acquisizione e padronanza dell’insieme delle competenza del ruolo. Resta confermata, inoltre, la possibilità che alcuni profili, in determinate condizioni, e sulla base della riconosciuta titolarità di posizioni organizzative di maggior rilievo e con il possesso di specifici contenuti, siano riconducibili all’area dei Quadri. 

Mercati delle cripto-attività, adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE

Il D.Lgs. del 5 settembre 2024, n. 129, detta le disposizioni necessarie all’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

Il Decreto, che entra in vigore il 14 settembre 2024, riguarda l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relative ai mercati delle cripto-attività.

 

Ai sensi dell’articolo 3 del nuovo D.Lgs., la Consob e la Banca d’Italia sono le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento.

Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, nonchè dei poteri di vigilanza e di indagine previsti dal presente decreto. Restano, comunque, fermi i compiti e i poteri attribuiti alla Banca d’Italia in materia di sorveglianza sul sistema dei pagamenti di cui all’articolo 146 del TUB, e alle relative disposizioni attuative (articolo 4, D.Lgs. n. 129/2024).

 

Come stabilito dall’articolo 6, la Banca d’Italia esercita i poteri di cui all’articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114 nei confronti degli emittenti di token di moneta elettronica.

La Banca d’Italia e la Consob esercitano, secondo le rispettive competenze, i poteri di cui all’articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114 nei confronti degli offerenti o richiedenti l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività, nonchè dei prestatori di servizi per le cripto-attività, sentita l’altra autorità.

 

Poteri di intervento sui prodotti

La Banca d’Italia esercita i poteri di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114 sui token di moneta elettronica.

La Consob e la Banca d’Italia esercitano i poteri di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114, sentita l’altra autorità, sui token collegati ad attività e sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica.

La Consob, dunque, è competente per quanto riguarda la tutela degli investitori e l’ordinato funzionamento e l’integrità dei mercati delle cripto-attività e la Banca d’Italia è competente per quanto riguarda la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario.

 

Secondo quanto previsto dal Decreto all’articolo 10:

  • la Consob è il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Banca d’Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima;

  • la Banca d’Italia è il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l’Autorità bancaria europea (ABE) e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Consob per gli aspetti di competenza di quest’ultima;

  • la Banca d’Italia è competente per la trasmissione delle informazioni richieste dal regolamento (UE) 2023/1114, alla Banca centrale europea (BCE) e alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l’euro.

La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento.

Sempre la Consob, sentita la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 64 del medesimo regolamento.

 

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo V del regolamento (UE) 2023/1114 è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all’ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei clienti, e dalla Banca d’Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione (articolo 17, D.Lgs. n. 129/2024).

Piattaforme di lavoro elevabili, la circolare sulle problematiche della sicurezza

Forniti chiarimenti sulla prevenzione dei rischi determinati dall’utilizzo di questa tipologia di macchine (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 12 settembre 2024, n. 7).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto in materia di prevenzione dei rischi determinati dall’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE). In particolare, con la circolare in commento, In particolare, il Dicastero dato indicazioni di carattere generale concernenti gli aspetti connessi alla progettazione, alla costruzione, alla verifica e all’utilizzo in sicurezza di questa tipologia di macchine.

Infatti, l’analisi dei dati disponibili ha evidenziato che, in molti casi, gli eventi infortunistici sono riferibili a cedimenti strutturali (fenomeni di fatica, imbozzamento e non corretta esecuzione delle saldature) che si sono presentati su macchine installate su veicolo con meno di 10 anni di vita ovvero con meno di 10 anni di vita dalla loro prima messa in servizio, per cui gli aspetti connessi alla progettazione e fabbricazione sembrano risultare rilevanti nella determinazione dell’evento incidentale.

Il dicastero richiama l’attenzione sulla necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione della macchina mediante le attività, sia ordinarie, sia straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da soggetti pubblici (ASL/ARPA, INAIL), sia da soggetti pubblici e privati abilitati; attività che sono parte essenziale di un processo finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita delle macchine.

A questo riguardo, la circolare in commento ribadisce l’importanza e la necessità di conservazione, tra le altre cose, della seguente documentazione:

– comunicazione di messa in servizio;

– scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione;

– istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura;

– verbali di verifica periodica;

– registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite;

– esito dell’indagine supplementare di cui al D.I. 11 aprile 2011.

Inoltre, il Ministero ha indicato anche le zone e i componenti delle PLE dove più frequentemente si sono riscontrati cedimenti strutturali.

Infine, nella circolare in questione sono incluse le raccomandazioni per fabbricanti, utilizzatori, soggetti pubblici e privati addetti alle verifiche e organi di vigilanza.